Omessa irrogazione di una pena obbligatoria: è un errore di diritto, non un errore materiale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5851/2025, udienza del 3 dicembre 2024, ha affermato che, intema di determinazione sanzionatoria, l’omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista “ex lege” non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto.

In quanto tale, non è rettificabile né con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l’incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all’art. 619 cod. proc. pen., nel caso di mancata proposizione, da parte del pubblico ministero, di uno specifico motivo di gravame, venendo in rilievo un errore di giudizio e non un mero errore materiale di computo ed ostandovi il disposto di cui all’art. 1 cod. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l’illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l’errore sia in danno dell’imputato, stante l’insuperabilità del divieto di “reformatio in peius”. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento.