Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 7275/2025, udienza del 22 novembre 2024, ha affermato che, in tema di intercettazioni ambientali di colloqui in carcere, il decreto del pubblico ministero che autorizza l’uso di apparecchiature esterne rispetto a quelle in dotazione alla Procura della Repubblica è sufficientemente motivato mediante il richiamo alla necessità di programmare, assicurare ed effettuare prontamente servizi di osservazione, pedinamento e controllo dei soggetti intercettati, nonché ogni altra opportuna attività che richieda un raccordo immediato tra gli addetti all’ascolto e le rispettive centrali operative ed unità investigative territoriali (Sez. 1, n. 39769 del 16/05/2018, Rv. 273850-01).
Dunque, in ossequio a tale indirizzo interpretativo risulta essere stato assolto, in modo ineccepibile, il richiesto onere motivazionale.
Nel caso in esame, il giudice ha dato diffusa motivazione, richiamando il decreto del pubblico ministero – dopo avere affrontato il tema del regime di inutilizzabilità delle prove nell’ambito del giudizio abbreviato — in ordine alla scelta di fare impiego delle attrezzature installate in loco, così testualmente, richiamando la sentenza di primo grado, la legittimità della scelta.
Si segnala, infatti, che si tratta di conversazioni tra presenti che dovevano avere luogo in occasione dei colloqui del detenuto con i suoi familiari e con gli altri aventi diritto, sicché occorreva procedere alla videoregistrazione dei colloqui e delle comunicazioni intercettate, in modalità videochiamata con applicativo WhatsApp e/o similari, al fine di attribuire in termini di certezza i dialoghi alle persone intercettate, nonché per cogliere eventuali comunicazioni gestuali.
Inoltre, si è rilevato che appariva necessario che tale video e fono registrazione avvenisse utilizzando le apparecchiature installate nell’istituto carcerario, in prossimità del luogo in cui si effettua l’intercettazione, al fine di assicurare il migliore coordinamento dell’attività investigativa e dell’attività di intercettazione.
Si tratta di esigenza che, per i giudici di merito, poteva essere soddisfatta esclusivamente con la raccolta dei dati audio-video presso il carcere, al fine porre in essere eventuali pedinamenti delle persone esaminate, necessità di interventi correttivi, necessari per la migliore riuscita dell’intercettazione, che non potevano essere adeguatamente assicurate in caso di attività di audio-video registrazione posta in essere in altro luogo (Procura della Repubblica).
Infine, si era notato che la società accreditata alle operazioni di registrazione delle conversazioni presso la Casa circondariale non aveva un proprio server presso la sala di ascolto della Procura e che presso l’Istituto penitenziario erano già installate le apparecchiature tecniche di ditta privata che consentivano video-intercettazioni, con applicativo WhatsApp e/o similari.
Ciò premesso, il motivo risulta manifestamente infondato e deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
