Truffa: possono costituirne oggetto materiale gli assegni sia bancari che circolari (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 15248/2025, udienza del 2 aprile 2025, ha condiviso la consolidata giurisprudenza di legittimità che tende ad equiparare, ai fini della consumazione del reato di truffa, gli assegni bancari e gli assegni circolari, nonostante alcune differenze.

Le Sezioni unite penali (sentenza del 21.6.2000, Franzo, rv. 216429), sulla scorta di una risalente elaborazione giurisprudenziale in tal senso, hanno ribadito che la truffa è reato istantaneo e di danno, il quale si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e l’arricchimento dell’agente; sia pure incidenter tantum hanno affermato che qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione, da parte dell’agente, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, perché solo per mezzo di queste si realizza il vantaggio patrimoniale dell’autore del reato e, nel contempo, diviene definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa.

Secondo univoca giurisprudenza di legittimità, tale principio non è derogato nell’ipotesi in cui la parte offesa abbia corrisposto assegni circolari, atteso che in questo caso – rispetto all’ipotesi di corresponsione di assegni bancari – è anticipata la lesione del suo patrimonio, che si verifica nel momento della consegna a terzi e non dell’incasso della provvista, ma non quello dell’arricchimento dell’agente, che si realizza quando quest’ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo o abbia scambiato il titolo tramite girata.

In applicazione di questi principi è stato affermato che il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di conto corrente si consuma nel luogo in cui la sede la banca trattaria, o filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che avviene l’effettiva perdita patrimoniale del traente leso, mediante l’imputazione a debito nel conto corrente della provvista del titolo. (Sez. 2, n. 45836 del 12/11/2009, Rv. 245601 – 01).

Si è inoltre precisato che, in caso di assegni bancari, il danno può verificarsi anche nel momento in cui i titoli sono usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro. (Sez. 2, n. 28928 del 24/01/2002, dep. 2003, Rv. 226745 – 01).

Di contro, nell’ipotesi in cui il deceptus abbia corrisposto assegni circolari, è anticipata – rispetto alla corresponsione di assegni bancari – la lesione del suo patrimonio, che si verifica nel momento della loro consegna a terzi, ma la natura dell’assegno non incide sul momento dell’arricchimento dell’agente, che si realizza quando quest’ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo.

Ed invero anche in sede civile è stato autorevolmente affermato che l’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della sua regolarità, conserva la natura di titolo di credito la cui consegna non equivale al pagamento essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno stesso (Sez. Un. civ., n. 26617 /2007, rv 601099; sez. 1^ Civ., n. 11851/2006, rv 589399; sez. 3^ civ., n. 6291/2008, rv 601983).

Si ritiene di non discostarsi dall’orientamento consolidato in ambito penalistico, secondo cui la locupletatio va individuata nel momento in cui l’accipiens scambia l’assegno circolare ricevuto o lo pone all’incasso. Ma va ribadita la sostanziale differenza tra il momento di consumazione di una truffa che ha comportato l’emissione di un assegno bancario, e quella che ha comportato l’emissione di un assegno circolare, poiché nel primo caso il reato si consuma nel momento in cui l’assegno bancario è portato all’incasso e nel luogo in cui la sede la banca che mette a disposizione la provvista, poiché è quello l’ultimo atto che perfeziona la fattispecie e sino a quel momento la persona offesa non ha perso la provvista; nel caso di assegno circolare, invece, il danno si realizza prima del conseguimento del profitto e, più precisamente, non nel momento in cui l’assegno circolare viene spiccato d alla banca e consegnato al titolare del conto, ma quando il titolo viene consegnato al terzo ed esce dalla sfera patrimoniale di disponibilità della persona offesa, divenendo definitiva la potenziale lesione della persona offesa (v. al riguardo Sez. 2, n. 28928 del 24 /01/2002, dep. 2003, Rv. 226745 – 01), mentre il vantaggio per l’autore della truffa si realizza non appena utilizza l’assegno come mezzo di pagamento o lo scambia presso una qualunque banca.