Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14216/2025, udienza del 2 aprile 2025, ha affermato che il recupero probatorio dell’attività di individuazione personale effettuata in fase investigativa da parte delle vittime della rapina è conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento fotografico, cui il riconoscimento informale è in pieno equiparabile, compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585 – 01; n. 25122 del 7/3/23, Rv. 284859 – 01).
Note di commento
La sentenza qui annotata è una delle tante, troppe, che hanno concorso a tradire la filosofia accusatoria del codice penale di rito e il ruolo del dibattimento come ambito di formazione della prova.
I giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte non hanno esitato a sostenere che i riconoscimenti fotografici condotti nella fase delle indagini preliminari, al pari di ogni altro riconoscimento informale, sono sufficienti a legittimare la condanna dell’imputato anche quando non siano seguiti da una ricognizione formale assunta nella sede dibattimentale, anche quando tale ultimo atto sia reso impossibile dalla perdita di memoria del ricognitore.
Questo orientamento considera evidentemente trascurabili le differenze che il legislatore ha posto tra riconoscimenti informali e ricognizioni formali in termini di collocazione sistematica, assetto procedurale e garanzie partecipative riconosciute alle parti.
Si consideri infatti che l’individuazione di persone, prevista dall’art. 361 cod. proc. pen., è collocata nel Libro V del codice di rito che disciplina le indagini preliminari e l’udienza preliminare e, all’interno di questo, nel Titolo V attinente alle attività del pubblico ministero.
Il PM può ricorrervi solo se l’atto sia necessario per l’immediata prosecuzione delle indagini.
L’atto consiste nella presentazione o sottoposizione in immagine al ricognitore delle persone da individuare.
L’atto è delegabile alla polizia giudiziaria (art. 370, cod. proc. pen.).
La sua documentazione (art. 373, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) è assicurata “mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie”.
La ricognizione di persone, prevista dagli artt. 213 e 214, cod. proc. pen., è inserita invece nel Libro III attinente alle prove e, all’interno di questo, dal Titolo II attinente ai mezzi di prova.
Allo svolgimento dell’atto presiede il giudice, il quale è tenuto a rivolgere a chi è chiamato alla ricognizione, a pena di nullità, l’invito e le domande indicati nell’art. 213, comma 1.
Il giudice è inoltre tenuto, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. pen., a seguire una sorta di procedura guidata il cui scopo palese è assicurare la massima genuinità del risultato della ricognizione.
È poi prescritto (art. 214, comma 3) che nel verbale sia fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
E dunque: un atto di indagine del PM, una procedura scarna e discrezionale, l’assenza di garanzie difensive, una documentazione striminzita da un lato, un mezzo di prova guidato dal giudice, lo svolgimento in contraddittorio, un rigoroso iter procedurale e una altrettanto rigorosa documentazione dall’altro.
Non è fin troppo chiaro adesso che l’ampia discrezionalità concessa dal legislatore al PM aveva il suo ovvio contraltare nell’inutilizzabilità probatoria dell’atto?
Non è evidente che, ignorando questa equazione, si crea una disciplina non solo diversa da quella de iure condito ma addirittura tale da cancellarla?
Non è cristallino che un orientamento interpretativo di questa natura produce effetti che vanno oltre il suo oggetto diretto in quanto corrodono il principio della parità delle armi tra le parti a tutto vantaggio dell’accusa pubblica?
A me pare che tutto questo sia chiaro, evidente e cristallino ma la Suprema Corte la pensa diversamente e una sua sentenza vale più di mille opinioni critiche.
