Omessa trascrizione delle registrazioni di quanto avvenuto in udienza: profili di nullità (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 11765/2025 ha esaminato la questione relativa alla documentazione degli atti e alla violazione dell’articolo 139 cpp (riproduzione fonografica o audiovisiva).

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di documentazione degli atti, l’omessa trascrizione delle registrazioni, di cui all’art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è causa di nullità degli atti compiuti in udienza, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di applicare tale sanzione processuale nei casi in cui essa non sia normativamente prevista (Sez. 3, n. 6151 del 01/03/1994, Rv. 199194-01; Sez. 4, n. 39656 del 03/10/2002, Rv. 222731-01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Rv. 275432-02; in fattispecie parzialmente diversa, ma con affermazione di principi estensibili al caso in esame, v. anche Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-03).

Nel caso esaminato la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di appello per la violazione dei propri diritti ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., atteso che nel fascicolo processuale era rinvenibile, con riguardo alla testimonianza della persona offesa, il solo verbale riassuntivo e non anche il verbale stenotipico.

Secondo la Cassazione, il motivo deve essere considerato anche manifestamente infondato, atteso che l’art. 142 cod. proc. pen. prevede quale unica causa di nullità della documentazione delle attività processuali la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo di udienza da parte dell’ausiliario del giudice (Sez. 1, n. 857 del 15/05/2019, dep. 2020, Rv. 278084-01) e che l’art. 139, comma 3, cod. proc. pen. dispone espressamente che, per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva, anche atteso l’espletamento della attività istruttoria e dibattimentale alla presenza del difensore del ricorrente, sicché non appare in alcun modo configurabile la asserita ricorrenza della lesione del diritto di difesa, anche in caso di nomina sopravvenuta (considerato l’invitabile e deontologico collegamento tra i difensori che si sono occupati in successione della difesa tecnica).