Misura cautelare e violenza sessuale: vigenza di una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 14120/2025 ha stabilito che in caso di reato di cui all’art. 609-bis c.p., l’art. 275, comma 3, c.p.p. stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere, la quale può essere superata solo con elementi concreti che attestino l’assenza di un rischio cautelare attuale e concreto.

Al riguardo, occorre tenere presente che per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., l’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere.

In quest’ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che l’assenza di elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell’accusato per l’intero processo (CEDU 03/03/2009, Hilgartner c/ Polonia).

Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzando attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l’allontanamento dell’imputato dal contesto delinquenziale.

Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosità (Sez.6, n. 46060, del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865; Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Maratta, Rv. 281047 – 05; Sez.3, n. 19608 del 25701/2023, Rv. 284615).

Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304), rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

Naturalmente, l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387).

Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest’ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).

Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto ininfluente il decorso del tempo di sottoposizione del ricorrente alla durata alla misura della custodia cautelare, pari a 8 mesi, in quanto di valenza neutra, prendendo atto della conclusione della fase processuale di primo grado e ritenendo che tale elemento non possa comunque assumere alcun significato univoco nel senso di una attenuazione delle esigenze cautelari, neppure determinata dalla riqualificazione giuridica dei fatti, originariamente contestati come atti persecutori, in reati di violenza privata e violazione di domicilio in sede di cognizione.

Il giudice a quo ha inoltre evidenziato l’assenza di elementi positivi fattuali atti a modificare il quadro cautelare in senso più favorevole e ha ribadito il pericolo attuale concreto di reiterazione delle condotte della stessa specie, che si inferisce dalle brutali modalità di commissione dei reati contestati e dalla condizione di vulnerabilità psicofisica della vittima, nonché tenendo conto dell’esito del procedimento di primo grado ai sensi dell’art. 275 comma 1-bis cod. proc. pen., concluso con sentenza di condanna alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione.

Da qui, l’impossibilità di concludere che le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie, tuttora permanenti, possano essere soddisfatte con una misura diversa da quella custodiale.