Insindacabilità delle dichiarazioni rese da un consigliere regionale in una seduta del consiglio regionale (Riccardo Radi)

Si segnala la sentenza della cassazione penale sezione 5 numero 12858/2025 che ha stabilito che l’intervento effettuato da un consigliere nel corso di una seduta del consiglio regionale va annoverato tra gli atti consiliari tipici, poiché la discussione, l’esposizione delle idee e delle convinzioni dei componenti rappresenta l’espressione più immediata e diretta della funzione dell’organo elettivo regionale.

Fatto

Il ricorso verte sulla violazione della prerogativa della insindacabilità, accordata ai consiglieri regionali dall’art. 122, comma 4 Cost. secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe escluso l’operatività della norma costituzionale con argomenti non condivisibili l’indagato avrebbe espresso considerazioni su fatti non pertinenti alla materia trattata nella seduta del consiglio.

Invece il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare che il consigliere stava esercitando le proprie funzioni all’interno dell’organo rappresentativo regionale, commentando l’attività di controllo e vigilanza della commissione di inchiesta.

Decisione

La Suprema Corte premette che l’immunità consiliare ex art. 122 Cost. è funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica.

Sin dalla sentenza n. 81 del 1975 la Corte Costituzionale ha ricollegato la “eccezionale deroga” all’attuazione della potestà punitiva dello Stato, di cui a l’art. 122, quarto comma, Cost., alla particolare natura delle attribuzioni del Con ciglio regionale, “esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite” (ma non “a livello di sovranità”) attraverso l’esercizio di funzioni “in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia“.

L’affermazione della insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri regionali nell’esercizio della funzione di organizzazione interna dell’organo non fa che sviluppare coerentemente il parallelismo con le guarentigie dei membri del Parlamento, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. in relazione al nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi “rappresentativi” dello Stato e delle Regioni accanto alla funzione primaria, quella legislativa, ed alla finzione di indirizzo politico e di controllo, la funzione di auto-organizzazione interna, pacificamente riconosciuta al Consiglio regionale al pari che ai due rami del Parlamento’ (Corte. Cost n. 69 del 1985).

Tale parallelismo non giunge però a una totale assimilazione tra le assemblee parlamentari e i consigli regionali “in quanto, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano, invece, nell’esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità” (Corte Cost. sentenza n. 301 del 2007).

La giustificazione razionale della guarentigia di cui all’art. 122, comma quarto, cost., “poggia sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della guarentigia stessa, ed il livello costituzionale del tipo di funzioni il cui esercizio si è eccezionalmente ritenuto opportuno sottrarre al controllo giudiziario.

Quelle che la Costituzione ha inteso proteggere, con disposizioni derogatorie rispetto al comune regime di responsabilità, è un modello funzionale che essa stessa ha delineato ed appunto perciò ha potuto valutare meritevole dell’eccezionale protezione” Corte. Cost n. 69 del 1985).

Vero è che, come per il Parlamento, così per i Consigli regionali le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa.

Accanto alla potestà legislativa, di indirizzo, di controllo e regolamentare riservate alle Regioni, il Consiglio regionale esercita (art. 121, secondo comma, Cost.) “le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi” (…) È questo il modello funzionale, che la disposizione sull’immunità ha per presupposto sistematico, nel senso che con la guarentigia in esame si è voluto garantire il libero esercizio delle funzioni tipiche ed esclusive riservate al Consiglio regionale, differenziando, per questo, la posizione dei consiglieri regionali da quella dei componenti di tutti gli altri organi investiti di funzioni ovviamente diverse” (Corte. Cost n. 69 del 1985).

In sintesi l’eccezionale guarentigia di cui all’art. 122, quarto comma, – la quale non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale (tra le altre Corte Cost. sentenze n. 195 del 2007, n. 392 e n. 391 del 1999) – ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia (cfr. tra le ultime, sentenze n. 332 del 2011, n. 337 de 1 009, n. 276 e n. 76 del 2001, n. 289 del 1997).

Nella specie, nel corso della riunione del Consiglio Regionale del Veneto tenutasi il 12 febbraio 2019, è stata presentata la “relazione finale in esecuzione del mandato conferito alla commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto“, commissione della quale era componente anche l’odierno ricorrente.

L’indagato si è espresso nei termini oggetto di addebito intra moenia, nel corso di un intervento durante una seduta del consiglio regionale, nello svolgimento di un atto tipico in cui si sostanzia l’attività del consigliere regionale, svolta nella sede istituzionale.

È indubbio che l’intervento effettuato da un consigliere nel corso di una seduta del consiglio regionale vada annoverata tra gli atti consiliari tipici, poiché la discussione, l’esposizione delle idee e delle convinzioni dei componenti rappresenta l’espressione più immediata e diretta della funzione dell’argano elettivo regionale, tra i cui compiti vanno annoverati anche quelli di vigilane e di controllo (così Corte cost. n. 332 del 2011).

L’ordinanza impugnata non tiene conto del principio di diritto sopra enucleato, che involge istituti di rilievo costituzionale.

Consegue che il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia – ufficio del giudice per le indagini preliminari.

2 commenti

  1. Per cortesia inviatemi i dati dl conto su cui effettuare il bonifico.

    Grazie

    De Cantis

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