La Corte costituzionale, sentenza n. 58/25 (presidente Amoroso, redattore San Giorgio), camera di consiglio e decisione del 24 febbraio 2025, pubblicazione del 24 aprile 2025 (allegata alla fine del post), in esito al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, nel procedimento vertente tra A. S. e Ministero della giustizia, con ordinanza del 5 luglio 2024, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
