Segnaliamo, per l’indubbio interesse pratico per gli iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 380/2024 (in allegato al post).
Nella sentenza, in primo luogo, si è chiarito che spetta al CNF la giurisdizione in materia di impugnativa avverso il diniego di iscrizione nelle liste degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) ex art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, tenute dai COA circondariali ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 22 novembre 2018, n. 158.
Deve conseguentemente ritenersi superato il contrario e più risalente orierntamento, secondo cui “Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso in materia meramente amministrativa quale, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio o dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, la cui giurisdizione non spetta al CNF (né al TAR, ma al Giudice ordinario)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111).
Inoltre, si precisa che nell’istituire, ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012, l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) di cui all’art. 80 comma 1 D.P.R. n. 115/2002, il COA non può stabilire un numero massimo di materie in cui gli avvocati ivi iscritti possano patrocinare, giacché tale limitazione, da un lato, non trova giustificazione in alcuna norma di legge e, dall’altro, appare sostanziare un vulnus del diritto inviolabile di difesa, delle condizioni di parità ex art. 24 e 1 Cost., delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché delle norme europee, in quanto limita il diritto di scelta degli assistiti di avere il proprio avvocato di fiducia, che potrebbe seguire i clienti anche in altre materie collegate o connesse, per rivolgersi ad un avvocato sconosciuto, semplicemente perché il suo nominativo non può essere inserito in quella determinata materia
Nel caso di specie, il COA aveva previsto un limite di 3 materie di competenza per l’iscrizione nell’elenco del PSS.
