In caso di condanna in abbreviato per più reati, l’impugnazione solo per alcuni di essi permette di invocare la riduzione di pena di 1/6 prevista dall’articolo 442, comma 2.bis cpp per i reati non appellati?
La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 8236/2025 ha stabilito che in tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in cui l’imputato abbia proposto impugnazione esclusivamente in relazione ad alcuni dei reati per i quali ha riportato condanna, comportando la riduzione di un ulteriore sesto della pena inflitta per i soli reati non oggetto di gravame.
La disposizione dell’art. 442 cod. proc. pen. è stata modificata mediante l’introduzione del comma 2-bis, per effetto dell’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, in conseguenza del quale quando l’imputato o il suo difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena irrogata è ulteriormente ridotta nella misura di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
Deve precisarsi ulteriormente che, per effetto della modifica introdotta all’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. dall’art. 39, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022, in queste ipotesi, la procedura da seguire da parte del giudice dell’esecuzione è quella de plano disciplinata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., alla quale può seguire l’eventuale opposizione davanti allo stesso giudice che procede nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Ne discende che è necessario, ai fini della riduzione della pena in esame irrogata all’esito di giudizio abbreviato nelle ipotesi di mancata proposizione dell’impugnazione, l’instaurazione di un procedimento esecutivo che, in base ai principi generali e in assenza di previsioni in senso contrario, può essere introdotto anche dal Pubblico ministero riguardando l’applicazione dello schema legale del trattamento sanzionatorio.
In questa cornice, deve evidenziarsi che nel giudizio di cognizione presupposto, nel quale era intervenuta la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2024, gli imputati avevano proposto appello per tutti i reati diversi da quello associativo, che gli veniva contestato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.
Ne consegue che solo nei confronti di tale delitto associativo era applicabile la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, presuppone la mancata impugnazione della pronuncia di primo grado, stabilendo: «Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».
Né è possibile ipotizzare soluzioni ermeneutiche alternative, dovendosi, in proposito, richiamare la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si è affermato che il beneficio di cui all’art. 442, comma 2-bis cpp. è riconosciuto soltanto per le ipotesi di mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato, quale che sia lo strumento processuale prescelto dal condannato.
Tali conclusioni, del resto, discendono dalla ratio esclusivamente deflattiva dell’intervento novellatore, che collega il beneficio esecutivo di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. alla totale acquiescenza e al connesso risparmio di tempo ed energie processuali, dai quali discende l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta, che sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega.
Non può, in proposito, non richiamarsi l’art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, legge 27 settembre 2021, n. 137, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che impone al legislatore delegato di «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione».
Si muove, peraltro, nella stessa direzione ermeneutica, inequivocabilmente deflattiva, la previsione dell’art. 1 comma 10, lett. a), n. 1, legge n. 137 del 2021, secondo cui: che impone al legislatore delegato di «modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale».
In questa prospettiva, il riferimento alla natura sostanziale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. effettuato dalla difesa dei ricorrenti, ancorché discutibile alla luce delle esigenze deflattive dell’intervento novellatore, appare privo di rilievo ermeneutico, atteso che, per i reati per i quali si invocava la riduzione di pena, le parti avevano proposto impugnazione davanti alla Corte di appello di Napoli, con la conseguenza che, nel caso di specie, mancava il presupposto processuale fondamentale per accogliere la loro istanza, esclusivamente rappresentato dalla mancata impugnazione della pronuncia di condanna, non riscontrabile nel caso di specie.
Ne discende conclusivamente che, nelle ipotesi in cui si procede per una pluralità di reati, contestati in una stessa sede processuale, la diminuente esecutiva di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa la sua natura esclusivamente deflattiva, si applica esclusivamente per quelle fattispecie per le quali l’imputato non ha proposto impugnazione, senza che si verifichi alcun effetto estensivo in executivis.
