Procedimento disciplinare e la rilevanza probatoria dei messaggi sms e whatsapp scambiati tra il legale e l’assistito.
Il procedimento trae origine da un esposto ove erano allegati copie e trascrizioni di diversi messaggi WhatsApp a conferma dei rapporti e delle conversazioni intercorsi con il legale.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 376/2025 (allegata al post) ha stabilito che i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi.
Nella sentenza si legge nella parte motiva:
Con l’impugnazione il professionista contesta in modo generico il valore probatorio della documentazione allegata all’esposto, deducendo che le conversazioni contenute sulle piattaforme di messaggistica sono facilmente riproducibili o alterabili e pertanto esse devono essere verificabili e non contestate.
Non considera il ricorrente che anche per la giurisprudenza di legittimità “i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi” (Cass. Sez. Pen. 3, n. 8332 del 05/11/2019, dep. 02/03/2020).
Pertanto, nei processi innanzi l’autorità giudiziaria penale, è considerata legittima l’acquisizione come documento di messaggi sms o whattapp inviati dall’imputato sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati e consegnati alla polizia giudiziaria, mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili.
Non merita, allora, di essere censurata la pronuncia del CDD che ha fondato la propria convinzione sugli esiti della escussione del teste ascoltato nel dibattimento e sulla documentazione a supporto delle condotte denunciate nell’esposto, nonché sulla condotta del professionista che si è difeso senza mai entrare nel merito dell’autenticità dei messaggi documentati dall’assistito né sul conferimento dell’incarico non evaso.
Correttamente il CDD ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni dei doveri di cui agli artt. 26, co.3, e 27, co.6, c.d.f. dal momento che l’avvocato che non svolge alcuna attività nonostante l’incarico ricevuto dal cliente, e poi fornisce anche false informazioni circa l’intervenuto deposito del ricorso e lo stato della pratica, pone in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti perché lesivi dei doveri fondanti la professione, tra i quali dignità e decoro dell’intera classe forense
Segnaliamo che avevamo già scritto di un precedente in proposito, la sentenza numero 139/2023 del CNF: https://terzultimafermata.blog/2023/09/24/avvocato-attenzione-a-cio-che-scrivi-su-whatsapp-e-utilizzabile-in-sede-disciplinare-di-riccardo-radi/
