Riapertura delle indagini dopo l’archiviazione: autorizzazione del giudice necessaria solo in presenza dello stesso fatto oggettivamente e soggettivamente considerato per il quale proceda lo stesso ufficio del pubblico ministero (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 15061/2025, udienza del 3 aprile 2025, ha ribadito che la preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall’omessa riapertura delle indagini dopo l’intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834; Sez. 6, n. 44864 del 14/09/2023, Rv. 285448).

Nella medesima ottica, la preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, postula l’identità del fatto che sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Il principio del “ne bis in idem” impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799).