Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 15062/2025, udienza del 3 aprile 2025, ha affermato che l’annullamento con rinvio dell’ordinanza cautelare per vizio di motivazione relativo ai gravi indizi di colpevolezza, determinato dalla valutazione di inaffidabilità di una prova dichiarativa, non preclude al giudice del procedimento principale di valutare diversamente la medesima fonte, in relazione al medesimo fatto senza procedere alla sua rinnovazione, fermo restando il limite di non ripetere le medesime considerazioni già apprezzate manifestamente illogiche, contraddittorie o carenti di motivazione (Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 276527).
Tale consolidato principio si salda con l’affermazione che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2 n.45863 del 24/09/2019, Rv. 277999).
