Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 15083/2025, udienza del 16 aprile 2025, ha ricordato che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c). Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, quindi, la Suprema Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 8299 dell’8/03/2022, Rv. 282911 – 01).
In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, ii tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cessazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Rv. 282260 – 01; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, Rv. 282911 – 01).
