Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 39211/2024, udienza del 24 settembre 2024, ha ribadito che, in tema di richiesta di restituzione dei termini ex art. 175 cod. proc. pen., per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore fornire la prova non solo di aver richiesto, a mezzo PEC, copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria.
Nel caso in esame, relativo ad una sentenza con motivazione contestuale ex art. 544, comma 1, cod. proc. pen., ritualmente letta in udienza alla presenza delle parti, il collegio di legittimità ha peraltro affermato che le stesse hanno diritto di ottenere il rilascio dalla cancelleria di copia del provvedimento in tempo utile per la presentazione dell’impugnazione.
Provvedimento impugnato
Con sentenza in data 20 febbraio 2024 il GIP presso il Tribunale di Padova applicava nei confronti di AP la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad una serie di reati
Ricorso per cassazione
Il difensore dell’imputato ha formulato richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sopra indicata sentenza (con contestuale ricorso per cassazione).
Osserva al riguardo, attraverso produzione documentale, che la sentenza impugnata non è stata disponibile per il difensore – nonostante reiterate richieste rivolte alla cancelleria ad una delle quali il giorno 9 marzo 2024 veniva risposto che la sentenza non era “ancora pervenuta a quest’ufficio per adempimenti di cancelleria” – sino alla data del 21 marzo 2024 allorquando i termini per presentare impugnazione erano già ampiamente decorsi.
Decisione della Corte di cassazione
La richiesta per la remissione nel termine per impugnare la sentenza in data 20 febbraio 2024 del GIP presso il Tribunale di Padova è tempestiva e fondata.
Sulla premessa che la predetta sentenza risulta testualmente «letta in udienza» e depositata in cancelleria in pari data, il difensore ha documentalmente provato di avere richiesto tempestivamente alla cancelleria il rilascio di copia della sentenza e di non aver potuto acquisire copia della sentenza stessa sino alla data del 21 marzo 2024 allorquando i termini per presentare impugnazione erano già ampiamente decorsi.
La Suprema Corte ha già avuto modo di precisare, che «In tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali “antipandemici”» (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Rv. 284816 – 02), prova che, come detto, è stata fornita dal difensore.
Al riguardo, deve solo aggiungersi, che non ha rilevanza la circostanza che nel caso in esame ci si trovi in presenza di sentenza con motivazione contestuale della quale è stata data lettura in udienza avendo comunque il difensore diritto ad ottenerne il tempestivo rilascio di copia della sentenza stessa al fine di poter predisporre un adeguato atto di impugnazione.
Per le considerazioni or ora esposte, si impone l’accoglimento della richiesta di remissione nei termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Padova del 20/02/2024 che deve essere dichiarata non esecutiva.
