Corte costituzionale: spetta al giudice valutare se sia nell’interesse del minore la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore condannato per maltrattamenti (redazione)

La Corte costituzionale (presidente Amoroso, redattore Patroni Griffi), con la sentenza n. 55/2025, camera di consiglio e decisione del 24 marzo 2025, deposito del 22 aprile 2025 (allegata alla fine del post, unitamente al correlato comunicato stampa), ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla;

2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale;

3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, cod. pen. – nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.