La Corte costituzionale (presidente Amoroso, redattore Patroni Griffi), con la sentenza n. 55/2025, camera di consiglio e decisione del 24 marzo 2025, deposito del 22 aprile 2025 (allegata alla fine del post, unitamente al correlato comunicato stampa), ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla;
2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale;
3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, cod. pen. – nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.
