Avvocato e incarico professionale contro il cliente di un collega di studio (Redazione)

In tema di conflitto di interessi il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 375/2024 (in allegato al post) ha confermato la sospensione per mesi due dall’esercizio della professione forense ad un collega in base al combinato disposto dell’art. 24 co. 4 cdf (“Conflitto di interessi”) e dell’art. 68 co. 1 cdf (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”), l’avvocato può assumere un incarico contro una parte già assistita da un Collega di studio o con cui collabori in maniera non occasionale, solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del predetto rapporto professionale.

Al riguardo si evidenzia che il disposto dell’art. 24 comma primo, NCDF prevede l’obbligo per l’avvocato di non prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita ovvero del cliente e l’obbligo di non interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale.

Il comma quinto stabilisce, inoltre, che il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, così come quella della Suprema Corte convergono verso una interpretazione rigorosa della norma: il primo ha ritenuto che il conflitto di interessi va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale può implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario (CNF sentenza n. 142/2010), ciò in quanto la disposizione tutela l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato e, dunque, anche la sola apparenza del conflitto, per il significato, anche sociale, che essa trasmette alla collettività, può configurare la violazione un illecito di pericolo; la seconda ha affermato che la disposizione sul conflitto di interessi mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’avvocato sicchè, perché si verifichi l’evento, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte (CNF sentenza n. 186 del 24.11.2017).

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato, ma altresì all’immagine professionale (in quanto apparire indipendente è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere anche la dignità dell’esercizio 9 professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di far fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi, a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale (in tal senso CNF, sentenza n. 217 del 25.10.2023).

Si aggiunga che la disposizione dell’art. 24 sembra debba essere coordinata anche con la previsione dell’art. 68 CDF che prescrive l’obbligo di astensione dall’assumere la difesa contro un ex cliente finchè non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione del mandato e ciò in considerazione della indubbia e generalizzata rilevanza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, con la conseguenza che le disposizioni dell’art. 24 e dell’art. 68 vanno estese ed integrate analogicamente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

Nota:
In senso conforme, CNF n. 80/2015, CNF n. 157/1995. In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024, secondo cui il combinato disposto degli artt. 24 e 68 cdf si ricava da una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme stesse.