Sequestro probatorio: lo stato dell’arte giurisprudenziale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 13285/2025, udienza del 20 marzo 2025, contiene un’utile rassegna di vari indirizzi interpretativi in materia di sequestro probatorio.

La persona che avrebbe diritto alla restituzione, legittimata ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni persona che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quella che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio il possesso): ciò emerge dalla lettera della suddetta norma che espressamente parla di diritto alla restituzione nonché dalla riserva al giudice civile prevista dall’art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3775 del 04/10/1994, Rv. 199929 – 01).

La motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto e dovrà, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza (Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Rv. 263130 – 01).

Il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01). Sia l’art. 354 che l’art. 355 cod. proc. pen. non richiedono, per l’esecuzione ed il permanere del sequestro, che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all’indagato sia precedente o contestuale alla misura e ciò per la funzione del sequestro che, come si desume dall’art. 354 primo e secondo comma, sussistendo il “fumus” dell’esistenza di uno o più illeciti penali e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere eseguito dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, i quali devono curare che le tracce e le cose pertinenti a reati siano conservate e che, se del caso, siano sequestrati il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica dei fatti, alla quale si può addivenire successivamente e proprio sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie consentite (Sez. 5, n. 559 del 12/02/1993, Rv. 194493 – 01). È infatti stato ritenuto legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una “notitia criminis” precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l’antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (nella fattispecie la Corte ha escluso la finalità meramente esplorativa del decreto di sequestro probatorio in cui il P.M. aveva indicato le norme che si assumevano violate dagli indagati e le circostanze di fatto oggetto di indagine attraverso il richiamo ai precedenti accertamenti di polizia giudiziaria: Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016, Rv. 267195 – 01).