Nelle aule di giustizia può accadere la qualunque come nel caso esaminato dalla Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 1823/2025.
Si può dubitare della veridicità di una attestazione di cancelleria senza disporre accertamenti di sorta?
Può bastare il sospetto senza alcuna verifica?
Per tre giudici di una corte di merito è possibile e scrivono in motivazione: “mentre nessuna fiducia poteva riporsi sulla attestazione di Segreteria (in data 7 maggio 2021) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che indicava nel 14 dicembre 2016 la data della nomina (con pedissequa elezione di domicilio) dell’avvocato P., con revoca contestuale del precedente difensore e domiciliatario degli imputati, giacché l’ufficio requirente di Palermo, interpellato sul punto, non aveva offerto alcuna esaustiva risposta all’autorità giudiziaria friulana, in ragione della circostanza che gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste in data 31 luglio 2017 (pervenuti il 3 agosto successivo)”.
La difesa ricorre in cassazione ed ecco la decisione.
La Suprema Corte premette che la Corte di appello triestina, senza incidentalmente accertare la falsità del documento depositato dalla difesa degli imputati (attestazione a firma del funzionario in servizio presso l’ufficio requirente palermitano, che indicava nella data del 14 dicembre 2016 il deposito dell’atto di nomina del nuovo difensore domiciliatario degli allora indagati, con revoca del precedente difensore e del domicilio eletto presso lo stesso) e senza neppure prendere esplicita posizione sulla autenticità dello stesso, ha ritenuto non affidabile il contenuto del documento depositato, offrendo così efficacia ultrattiva alla iniziale (11 novembre 2016) nomina del precedente difensore (avv. P.) che aveva ricevuto notizia dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e della data di prima udienza del giudizio di primo grado.
In particolare, la Corte territoriale afferma che non sussistono le condizioni per dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste, in quanto non vi sarebbe certezza sulla data di deposito al fascicolo delle indagini preliminari della nomina dell’avv. P., con revoca del precedente difensore e della precedente elezione di domicilio.
Orbene, ritiene la cassazione di non poter condividere la logica sottesa alla decisione processuale assunta dalla Corte di merito.
Ed invero, in presenza di esplicita attestazione (a firma del funzionario L.M., in servizio presso l’ufficio requirente palermitano) della data di deposito (14 dicembre 2016) dell’atto di nomina del nuovo difensore, con revoca del precedente difensore e del domicilio eletto dagli indagati presso quest’ultimo, la Corte avrebbe dovuto, con ogni possibile mezzo, verificare con certezza se quella attestazione fosse o meno genuina, non potendo porre a fondamento della decisione un elemento dubitativo o di mero sospetto, non confermato da alcuna attestazione di segno contrario.
Il documento, che in ragione della sua fonte assume fede privilegiata, necessitava di una smentita radicale della sua autenticità, con affermazione incidentale della sua falsità materiale, giacché -peraltro- dal dubbio sulla sua effettiva autenticità la Corte di merito ha tratto argomento per la ritualità della citazione a giudizio degli imputati e conferma della loro responsabilità civile da reato.
Consegue che -in assenza di smentita documentale della falsità del documento attestante il deposito della nomina del nuovo difensore (con pedissequa elezione di domicilio, revoca del precedente difensore e della precedente elezione di domicilio) in data antecedente all’atto di esercizio dell’azione penale e dell’atto di fissazione dell’udienza preliminare- il provvedimento di fissazione di detta udienza deve ritenersi mai portato a conoscenza degli imputati e del loro comune difensore. Ne deriva la nullità della udienza preliminare e della conseguente citazione a giudizio degli imputati, come di tutti gli atti conseguenti, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
Tale nullità deve ritenersi assoluta ed insanabile, ex art. 179, comma 1, ultimo periodo, prima ipotesi, giacché, oltre l’omesso avviso al difensore nominato (unico, con revoca della precedente nomina), ricorre omessa citazione degli imputati, domiciliati presso il nuovo difensore (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027 – 01; Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv. 283855 – 01).
Alla nullità delle sentenze di primo e secondo grado consegue sia la nuova dichiarazione di estinzione del reato, per la prescrizione (decorso di oltre 7 anni e sei mesi dalla data di consumazione del reato, 13 novembre 2014) realizzatasi, prima della celebrazione di un valido giudizio di primo grado, che la revoca delle statuizioni civili, non essendo stato accertato il fatto produttivo di danno civile neppure con la sentenza di primo grado (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670 – 01).
