Avvocato che non adempie ad obbligazioni nei confronti di terzi (Redazione)

Nel caso esaminato un avvocato non ha pagato un Notaio o almeno … come si dice a Roma “cc’ha provato a fà i buffi”.

Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale.

Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

Nella sentenza si legge:

“… deve confermarsi l’orientamento, in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo il quale “commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del 6 debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari”.

Il principio è pacifico in giurisprudenza: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023; ex plurimis, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 37 del 29 aprile 2022 e Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017.

Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico e civile o morale.

Conseguentemente, commette illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi (CNF sentenza n. 63 del 31 marzo 2021; sentenza n. 55 del 13 maggio 2022) e, nel caso di specie, è comprovato documentalmente (cfr. la sentenza civile n. [OMISSIS]/2014 del Giudice di Pace di Brescia) che l’avvocato era debitore del notaio e che egli ha adempiuto solo con estremo ritardo alla obbligazione assunta ed oggetto finanche di accertamento giudiziale e solo all’esito di un accordo transattivo intervenuto dopo la conoscenza del capo di incolpazione (v. anche Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 14 novembre 2023)”.