Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 13208/2025, udienza del 26 marzo 2025, ha chiarito che i reati giudicati con sentenze di patteggiamento, una volta estinti per decorso del quinquennio successivo senza la commissione di ulteriori reati, non possono essere utilizzati come condizioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia dell’8 gennaio 2024 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato GC responsabile del reato di cui all’art. 642, comma 2, cod. pen. con conseguente irrogazione della pena di giustizia.
Ricorso per cassazione
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore fiduciario.
Deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenendo che ricorresse la condizione ostativa della abitualità di comportamento in ragione delle due condanne riportate dall’imputato per reati della stessa indole che, tuttavia, debbono ritenersi estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Decisione della Corte di cassazione
Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ritenendo sussistente la condizione ostativa della abitualità del comportamento alla luce delle pregresse condanne.
Tuttavia, come risulta dal certificato penale allegato al ricorso e da quello, più aggiornato, contenuto nel fascicolo di cognizione, l’imputato è attinto da una sentenza di applicazione pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 17/09/2010, irrevocabile dal 27/10/2010 e da una ulteriore, di analoga natura, del 14/10/2010, definitiva dal 15/11/2010.
Trattasi di pronunce per delitto con le quali è stata irrogata una pena detentiva complessiva non superiore a due anni di reclusione, congiunta a sanzione pecuniaria.
Poiché non risulta che, nel quinquennio successivo, l’odierno ricorrente abbia riportato altre condanne, i reati giudicati con le sopraindicate sentenze ed i loro effetti penali si sono estinti, ipso iure, a norma dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., senza la necessità di una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (tra le tante, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021- dep. 2022, Rv. 282515; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266120).
L’elisione di ogni effetto penale della due condanne riportate inibiva pertanto la valutazione delle stesse ai fini della verifica del presupposto ostativo del comportamento abituale previsto dall’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. (nello stesso senso Sez. 5, n. 24089 del 05/05/2022,
Rv. 283222, si veda anche Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Rv. 280705 nel caso omologo di estinzione dei delitti giudicati con procedimento per decreto disciplinato dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata va dunque, sul punto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che dovrà rivalutare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen., senza tenere conto, ai fini del giudizio circa l’abitualità del comportamento, delle sentenze di applicazione pena appostate nel certificato penale.
