Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 13179/2025, udienza del 26 marzo 2025, ha ribadito, conformemente all’orientamento interpretativo tracciato dalle Sezioni unite penali, che, in materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall’art. 275-bis, cod. proc. pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti (Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266657-01).
In altri termini, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 – 01; conf. Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891 – 01; Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262600 – 01).
