Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 13084/2025, udienza del 12 febbraio 2025, ha affermato che nell’accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l’attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all’obbligo di curare gli interessi della parte alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l’adempimento di tale obbligo.
Provvedimento impugnato
Con sentenza del 11/01/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva assolto, perché il fatto non sussiste, AR dall’accusa di patrocinio o consulenza infedele (art. 380, comma 1, cod. pen.), mossa perché, in qualità di patrocinatore di GS nell’ambito del giudizio civile pendente presso lo stesso Tribunale e avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, rendendosi infedele ai propri doveri professionali e, in particolare, inducendo con inganno la persona offesa a compiere un zitto di cessione del credito derivante dal predetto sinistro alla F. SRL. in cambio della immediata ricezione della somma di euro 30.000, arrecava nocumento agli interessi della parte da lui assistita dinanzi all’autorità giudiziaria. In particolare, all’imputato era stato contestato di aver falsamente dichiarato al suo assistito che non avrebbe potuto ottenere come risarcimento una somma superiore ad euro 35.000, ma poi transigeva, in nome per conto dello stesso cliente e a seguito di cessione del credito, la predetta lite per euro 61.500, importo liquidato dalla compagnia assicuratrice in favore dell’imputato (e della società cessionaria). Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dalla parte civile ai soli effetti civili, dichiarava l’imputato responsabile per il delitto ai soli fini della responsabilità condannandolo al risarcimento dei danni.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione AR, per il tramite del proprio difensore, articolando i seguenti tre motivi.
…Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in rapporto alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa
Pur avendo svolto un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ai fini della pronuncia assolutoria, la Corte d’appello non ha rinnovato l’istruttoria dibattimentale e non ha in particolare, esaminato la persona offesa e i testimoni escussi nel primo grado di giudizio, con ciò disattendendo l’insegnamento di Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491, ribadito in successive pronunce anche dopo l’introduzione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e valido anche nel caso in cui la sentenza sia appellata ai soli effetti civili.
I giudici di secondo grado hanno inoltre ribaltato l’assoluzione, ritenendola connotata da una valutazione parziale e superficiale del materiale istruttorio, soltanto perché una testimone era collega di studio dell’imputato ed originariamente indagata (la sua posizione fu tuttavia archiviata), mentre gli altri testimoni della difesa, e addirittura quelli richiesti dalla parte civile nulla aggiunsero alla ricostruzione del fatto.
La Corte ha poi considerato attendibili le dichiarazioni della parte civile, pur riconoscendo che si trattava di una persona con basso grado di scolarizzazione e che aveva, per sua stessa ammissione, sottoscritto atti dei quali neppure conosceva il contenuto, con modalità di cui ha dichiarato di dubitare fin da subito.
La contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza emerge anche id dove i giudici dell’appello hanno escluso che l’imputato avesse legittimazione attiva, senza considerare che il ruolo di Rastelli era chiaramente formalizzato nell’atto di cessione del credito sottoscritto dal denunciante.
…Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Alla base della riforma della sentenza militerebbe una supposta transazione tra il ricorrente e l’assicurazione, intervenuta in un momento antecedente alla cessione di credito di GS alla società.
La tesi è che, in base all’accordo, la società cessionaria (F. SRL) si sarebbe spartita con l’imputato la maggior salma transatta con la società assicurativa.
Quanto alla transazione con l’assicurazione, il ragionamento dei giudici è meramente congetturale e basato sulla logica del “più probabile che non”, tipica della materia civilistica. AR, infatti, pervenne all’accordo con la società assicuratrice soltanto dopo il 24 settembre 2014 e, quindi, oltre un mese e mezzo dopo la cessione del credito effettuata da GS, mentre la somma fu bonificata il 7 ottobre 2014.
Non è dunque provato che l’accordo, che prevedeva un pagamento maggiore di quello stanziato dalla F. SRL al Santoro, fosse antecedente alla suddetta cessione.
Il giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione assolutoria r che sulla testimonianza dell’avv. C. (collega di studio dell’imputato), la quale aveva dichiarato sin da subito di conoscere GS, in quanto suo cliente prima della rinuncia al mandato, e che per il medesimo fatto aveva subito un procedimento penale, poi archiviato.
La Corte di appello ha ritenuto tale testimonianza inattendibile parche proveniente da soggetto interessato in quanto avrebbe a sua volta denunciato GS (anche tale procedimento è stato archiviato). Tuttavia, se si ritiene non credibile un soggetto soltanto perché vicino all’imputato e destinatario un procedimento penale archiviato per la medesima vicenda delittuosa, lo stesso argomento deve valere anche per la parte civile, del pari destinataria d na denuncia per calunnia, archiviata per mancanza di dolo intenzionale.
Né sono forniti elementi contrari alle dichiarazioni della teste, essendosi la condanna basata sulla sola testimonianza della parte civile, che il giudice di primo grado aveva ritenuto discordante ed equivoca. A titolo esemplificativo, GS dichiarò di non aver mai sentito nominare GG, titolare della società F. SRL, il quale affermò invece di aver sottoscritto con lui la cessione del credito; rappresentò di non aver mai letto alcuna carta ma di averla comunque firmata, seppure qualcosa gli “puzzasse”; si presentò, come dichiarato dall’avvocato C. e confermato dallo stesso imputato, con atteggiamento vessatorio, presso lo studio del difensore, insistendo per la rapida definizione della pratica reclamando il denaro al più presto; sostenne che il notaio non gli avesse letto l’atto da sottoscrivere; non fornì il nome del soggetto che avrebbe preso in mano la pratica; ammise di essersi rivolto al ricorrente per procurarsi denaro («non stavo lavorando e compagnia bella e mi sono rivolto a loro per vedere se mi davano una mano oppure un anticipo»); a domanda dell’avvocato che lo esaminava, si smentì, riconoscendo di aver saputo che i soldi ricevuti non provenivano dall’assicurazione.
Quanto alla testimonianza della sorella della parte civile, la stessa Corte d’appello ha poi riconosciuto che «nulla [aveva] riferito» sulle informazion he il fratello aveva ricevuto dal legale in merito ai termini della vicenda, allo stato della causa, al danno risarcibile e ai tempi prevedibili. Contraddittoria è, quindi, la motivazione ove ravvisa un riscontro alle dichiarazioni della parte civile in quelle di una teste che non aveva avuto modo di assistere o di vedere alcunché e, oltretutto, anch’ella interessata (dalle dichiarazioni della sorella di Santoro desumendosi, piuttosto, conferma della petulanza della parte civile, avendo la donna affermato che il fratello era stato già più volte dagli avvocati).
Mentre, le testimonianze di G. e P. – l’uno legale rappresentante e consulente di F. SRL, l’altro consulente della stessa società – confermarono l’impianto difensivo e non furono messe in discussione durante il contraddittorio dibattimentale. In particolare, G. riferì che GS (contrariamente a quanto da questi affermato) era presente, insieme a lui, all’atto della firma del contratto di cessione e che la valutazione sulla fattibilità o meno dell’acquisto del credito fu svolta dall’avv. P., sulla base di un range sopra il quale non avrebbe dovuto offrire somme, perché ritenuto vantaggioso (euro 35.000).
P., sentito ex art. 195 cod. proc. pen., chiarì che, nel caso in cui – come nella specie – fosse in discussione l’an del risarcimento, il quantum che la società cessionaria acquista deve necessariamente subire uno sconto tra il 30% e il 50% per evitare perdite. Ciò nondimeno, secondo la Corte d’appello, tali dichiarazioni non avrebbero contraddetto la versione della parte civile.
…Omessa motivazione sulla sussistenza del reato
La motivazione sulla sussistenza del reato è soltanto apparente, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe tenuto comportamenti idonei a carpire la fiducia della parte civile per convincerla a firmare la cessione del credito e la procura notarile all’incasso. Ad esempio, vi si dice che AR non avrebbe riferito alla parte civile, come sarebbe stato corretto – senza però chiarire sulla se di quale norma – l’avvenuta cessione del credito. Ma tale comportamento non era dovuto, in quanto l’udienza successiva si sarebbe tenuta nel febbraio del 2015.
In considerazione della data di rinvio dell’udienza, apodittiche appaiono anche le considerazioni sull’intervento volontario di F. SRL nella causa civile conclusasi con la transazione, poiché la società che acquista il credito ha tempo fino alla prima udienza utile per costituirsi volontariamente.
La Corte d’appello non tiene conto del fatto che la legittimazione attiva a transigere con l’assicurazione derivava dalla procura notarile sottoscritta da GS il quale, pur avendo già soddisfatto i propri interessi cedendo il suo credito, restava titolare del relativo diritto, anche alla luce di quanto espressamente riportato nell’atto di cessione.
La Corte di appello, insomma, si spinge al di là di quanto oggettivamente accertato – e cioè che GS era un soggetto insistente, in trepidante attesa del risarcimento, e che aveva in tal senso assediato il primo difensore e poi AR, i quali, come risulta agli atti, gli avevano sconsigliato sin da subito di accettare la cessione del credito – per adagiarsi sulle prospettazioni interessate della parte civile, affermando che con la consulenza tecnica d’ufficio medica il procedimento civile avrebbe avuto un esito prossimo e propizio.
Tale congettura è però errata, posto che non era ancora accertato l’an, essendo chiaro che le lesioni erano diretta conseguenza del sinistro, ma non potendosi escludere che il giudice ravvisasse una colpa esclusiva del guidatore. Tra l’altro, manca la prova che la transazione con l’assicurazione fosse avvenuta in un momento antecedente alla cessione del credito: dalla documentazione in atti emergendo, anzi, che con la proposta transattiva del settembre 2014 erano trasmessi all’assicurazione i verbali delle udienze civili.
Alla luce del fatto che sia l’imputato, sia la testimone avevano confermato di aver messo in guardia GS dall’accettare la cessione del credito con F. SRL, in quanto, a stretto giro, avrebbero potuto guadagnare un accordo più satisfattivo e che, come ampiamente noto, una cessione del credito implica una subitanea soddisfazione del cedente, a costo però di un’ipotetica diminuzione dell’aspettativa di entrata, ritenere che, dato che la transazione avvenne a distanza di un mese e mezzo dalla cessione del credito, allora l’imputato, i testimoni e la società cessionaria si sarebbero spartiti la maggior somma spettante a GS qualora non avesse ceduto il proprio credito, è frutto di un ragionamento meramente congetturale, non supportato dal quadro probatorio.
A tal proposito, la Corte d’appello nulla dice sul lasso temporale che sa -ebbe dovuto trascorrere perché la condotta del ricorrente fosse considerata lecita.
Decisione della Corte di cassazione
Prima di affrontare le questioni dedotte nel ricorso, è opportuno precisare che l’impugnazione è stata proposta ai soli fini civili, essendo il reato estinto per prescrizione; che, dunque, la trattazione del procedimento in Cassazione è stata originariamente rinviata in attesa che le Sezioni unite si pronunciassero sulla questione dello standard probatorio da osservare a tali fini; che SU, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880, hanno stabilito che, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. 2
Anticipando che a tale insegnamento risulta essersi conformata la sentenza impugnata, va preliminarmente ricordato, in relazione al primo motivo di ricorso e all’omessa rinnovazione dibattimentale, che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale arche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2(21, Cremonini Rv. 281228).
Tuttavia, la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d’ufficio, a tale rinnovazione, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non nell’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (tra la altre, Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448).
Questo è quanto accaduto nel caso di specie.
Come si dirà, la Corte d’appello ha fondato il ribaltamento dell’esito decisorio anche e soprattutto sull’apprezzamento della documentazione agli atti, – spiegando, in modo ampio e compiuto, come tale documentazione fosse stata irragionevolmente trascurata dal Tribunale, oltre che sulla scorta di ficcanti argomenti di ordine logico e giuridico, del tutto esenti da vizi deducibili in sede di legittimità.
Più precisamente, e per quanto emergerà subito di seguito, l’evidenza della responsabilità dell’imputato – raggiunta nel rispetto del principio di dritto enucleato ai fini civili dalla Suprema Corte nella sua massima composizione e riportato in esordio – è stata basata dai giudici di secondo grado su prove documentali ed argomentazioni ulteriori rispetto alle mere dichiarazioni testimoniali di cui si eccepisce la mancata nuova assunzione: dichiarazioni che, nell’economia del provvedimento impugnato, risultano, in definitiva, tutt’altro che decisive ed anzi irrilevanti, nel senso che la loro rinnovata assunzione non avrebbe modificato l’esito della decisione. Con la conseguenza che il motivo risulta manifestamente infondato, oltre, che generico nella misura in cui non si confronta con la compiuta e coerente motivazione della sentenza di appello. Questa, infatti, dapprima ripercorre le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva basato l’assoluzione sulle considerazioni esposte nel ricorso a, in definitiva, sulla necessità di provvedere – attraverso la cessione del credito alla veloce soddisfazione di un cliente “difficile” perché molto insistente cui, addirittura, il primo suo patrocinante (l’Avv. C.) avrebbe anticipato 1.500 euro per la consulenza tecnica medica (costata solo 900 euro), in considerazione delle lamentate difficoltà economiche in cui GS versava. Poi, chiarisce come il difensore della parte civile avesse specificato che GS gli aveva detto di aver consultato un consulente che, svolte le opportune indagini, gli riferiva che, quando aveva firmato la cessione del credito, era già stata depositata la consulenza tecnica d’ufficio medica che gli aveva riconosciuto un danno biologico al 14%, per cui gli sarebbe spettato un risarcimento di 61.300 euro e che, per di più, quando la parte civile firmò la cessione del credito, il danno sarebbe già stato concordato con il procuratore della agenzia assicurativa al quale l’avvocato AR aveva inviato un fax di accettazione della detta somma, il giorno 24 settembre 2014, praticamente a distanza di meno di un mese dalla cessione.
La Corte d’appello sottolinea, inoltre, come la difesa della parte civile avesse rappresentato che la normativa prevede che il danno subito dal terzo trasportato vada risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale il terzo stesso viaggiava al momento dell’incidente (art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, ri. 209, cd. Codice assicurazioni private) e che, in caso di sinistro, non è compito del terzo trasportato dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nella dinamica dell’incidente, potendo egli usufruire della procedura di risarcimento divelto e chiedere la liquidazione dei danni all’assicurazione del veicolo su cui era a bordo, il che rende il risarcimento pressoché certo.
Ancora, riporta come sempre la difesa di parte civile avesse ricordato che l’art. 122 d.lgs. n. 209 del 2005 cit. prevede che l’assicurazione RC Auto comprende anche il danno subito dal terzo trasportato e che tale copertura opera sempre, quale che sia la responsabilità del conducente e del trasportato.
Insomma, secondo la ricostruzione operata dalla Corte d’appello, pochi dubbi residuavano sull’an del risarcimento, il che già di per sé destituisce di fondamento il presupposto logico su cui si fonda gran parte delle deduzioni difensive.
Soprattutto, come preannunciato, i giudici di secondo grado reputano fondamentali, ai fini della ricostruzione della vicenda, le due prove documentali della cessione del credito e della stipula dell’atto di transazione, di cui – precisano – nella pronuncia di primo grado non era fatta praticamente menzione e sulle quali è, quindi, opportuno brevemente soffermarsi.
Quanto alla cessione del credito, i giudici osservano, infatti, come la peculiarità della situazione consistesse nel fatto che il cedente GS, nell’atto di cessione del credito, non soltanto non rinunciò, come accade di regola e urne è ragionevole che sia, al prosieguo del giudizio in sede civile al fine di consentire al cessionario di spiegare un intervento volto a coltivare a propria volta l’azione risarcitoria. Ma che, di più, egli dichiarò di aver conferito già in data 1° agosto all’avvocato AR una procura speciale all’incasso diretto delle somme dovute dalla convenuta G. SPA a titolo di risarcimento, in forza della quale l’imputato avrebbe provveduto a incassare (come di fatto accadde) le somme da essa dovute, trattenendo per sé le spese legali.
Aggiungono che, dal canto suo, il cessionario nulla riferì alla parte civile in ordine alla volontà di partecipare al giudizio in sede civile ma che, ciò nonostante, il 24 settembre 2014 – e, quindi, dopo poco più di un mese -, l’imputato comunicò la propria disponibilità a transigere il nome per conto del suo assistito alla controversia con la convenuta G. SPA per la somma di € 61.500,00, di cui C 5.000 per onorari.
Quanto, specificamente, alla transazione, la Corte di secondo grado stigmatizza la condotta dell’imputato evidenziando ancora una volta le peculiarità della vicenda.
Osserva, infatti: che AR non veicolò, come sarebbe stato corretto, in sede civile l’avvenuta cessione del credito; che non risulta fosse stato nominato difensore della società cessionaria; che non c’era traccia dell’intervento volontario di F. SRL nella causa civile conclusasi con la citata transazione. Ne evince, a questo punto in modo tutt’altro che immotivato, che il ricorrente risultò aver transatto senza alcuna reale legittimazione attiva in tal senso (nonostante la citata procura ad hoc), non essendo legale del cessionario: che agì, cioè, in nome e per conto del GS sebbene questi non fosse più titolare del diritto di credito. All’atto della transazione – precisano, infatti, i giudici dell’appello – il rapporto con l’imputato era da considerarsi concluso con la stipula dell’atto di cessione del credito. E da ciò desumono la scorrettezza, la mancanza di trasparenza c simili manovre: sia nei confronti dell’assicurazione, che non era stata informata dell’avvenuta cessione e aveva transatto senza sapere chi fosse l’effettivo beneficiario della stessa; sia – quel che interessa in questa sede – nei confronti della parte civile GS, il quale si vide transigere in proprio nome e per proprio conto la causa, sebbene meno di un mese prima avesse ceduto il credito, che non beneficiò in alcun modo della maggior somma che pure AR dichiarò di aver conseguito per suo nome e per suo conto (la pronuncia impugnata si sofferma anche sul carattere del pari poco cristallino dell’operato della società cessionaria del credito, che, sorprendentemente, non mostrò interesse a subentrare al cessionario nella transazione con la società assicurativa).
Posto che, nell’accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l’attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all’obbligo di curare gli interessi della parte alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l’adempimento di tale obbligo (Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Rv. 276210, in una fattispecie in cui era emerso come il difensore avesse tentato in vari modi di ingannare la sua cliente in relazione al reale contenuto della statuizione giudiziale che la riguardava e si fosse fatto accreditare sui propri conti somme di spettanza della persona offesa, così violando le espresse previsioni degli artt. 7, 40 e 41 del codice deontologico forense del testo vigente ratione temporis), alla luce di quanto osservato, emerge la manifesta infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di ricorso, dovendosi ribadire il carattere completo e tutt’altro che manifestamente illogico della motivazione la quale, lungi dall’apparire meramente apparente, è, anzi rispettosa dell’obbligo di motivazione rafforzata. Sul punto valga soltanto precisare, sempre in risposta alle deduzioni difensive, che gli estremi del delitto di infedele patrocinio risultano nella sentenza impugnata analiticamente dimostrati e chiaramente riepilogati, là dove si conclude – conseguendo la ragionevole certezza in ordine alla sussistenza del reato come l’imputato fosse venuto meno ai propri doveri professionali di correttezza, e lealtà e trasparenza, dal momento che non informò adeguatamente il cliente dei termini giuridici degli atti che lo ha convinto a firmare; pose in essere azioni senza legittimazione attiva, in conflitto di interessi con la società cessionaria; trattenne indebitamente per sé (o spartì con la società cessionaria) la maggior somma ottenuta in sede transattiva alle spalle della parte civile, senza informare quest’ultima dell’esito del processo; ciò fece approfittando della ignoranza e delle difficoltà economiche del suo assistito.
La Corte d’appello precisa, per altro verso, che il pregiudizio derivato alla parte civile – non adeguatamente e chiaramente informata, spinta a firmare un atto il cui contenuto non le era stato spiegato e che dimostrò di non aver compreso – consistette nell’aver ottenuto per il danno subito una somma molto inferiore a quella che avrebbe potuto ottenere in sede giudiziale: in linea, incidentalmente, con la giurisprudenza di legittimità, la quale avverte che «il delitto di patrocinio infedele, di cui all’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte», ma aggiunge che tale nocumento può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli» (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710; conf. Sez. 5, n. 22978 del 03/02/2017, Rv. 270200).
Alla luce di quanto rilevato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
