Impugnazioni cautelari riesame : questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per esigenze difensiva (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 14834 depositata il 15 aprile 2025 ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per documentare l’attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale.

In considerazione, che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale.