
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14078/2025, udienza del 2 aprile 2025, ha affermato che l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto, al quale non sia seguita l’applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione.
L’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che per proporre impugnazione occorre avervi interesse.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «L’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto, al quale non sia seguita l’applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione» (tra le altre: Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Rv. 269038– 01).
Nel caso in esame risulta che la restrizione della libertà dell’indagato è stata limitata solo fino al momento dell’udienza di convalida atteso che il GIP ha poi provveduto ad applicare allo stesso una misura cautelare non custodiale.
La difesa del ricorrente non ha manifestato in termini univoci e positivi una eventuale intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in questa sede per proporre una eventuale azione di riparazione e l’interesse al riguardo della stessa non può essere dedotto d’ufficio.
La carenza di interesse ad ottenere la decisione richiesta alla Suprema Corte rende inammissibile ab origine il ricorso e preclude la possibilità di procedere all’esame delle doglianze ivi dedotte.
Commento
L’orientamento interpretativo di cui è espressione la decisione sopra annotata non è certo una novità.
In una pronuncia coeva, precisamente Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 13180/2025, udienza del 26 marzo 2025, si menziona infatti come fonte di riferimento la decisione Testini delle Sezioni unite penali (SU, sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01), rimarcandosi che “l’interesse ad impugnare, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, non può presumersi ma, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame, deve essere dedotto in termini positivi ed univoci. Più in particolare, le Sezioni unite penali hanno sottolineato che, in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01; conf., con specifico riferimento alla impugnazione di una misura divenuta inefficace ex art. 27 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 1765 del 21/12/2023, dep. 2024, Rv. 285893 – 01; Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Rv. 267909 – 01; Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Rv. 250510 – 01; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Rv. 240387 – 01; Sez. 6, n. 27580 del 16/04/2007, Rv. 237418 – 01, con riferimento, in motivazione, anche alla futura richiesta ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.)”.
La constatazione dell’esistenza di un indirizzo consolidato di natura pragmatica non impedisce tuttavia di dubitare della sua fondatezza.
Serve anzitutto sottolineare che la formulazione letterale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale “Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”, non autorizza di per se stessa una limitazione come quella imposta dai giudici di legittimità.
Lo stesso può dirsi in riferimento all’organo cui è rivolta l’impugnazione di cui si parla posto che tra i compiti assegnati alla Corte di cassazione vi è quello di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”: non è quindi estraneo alla Suprema Corte, ed anzi è un suo compito fondante, pronunciarsi sulla correttezza giuridica di un provvedimento giudiziario; ciò vale a maggior ragione per le decisioni che incidono sulla libertà personale alla luce del chiarissimo disposto dell’art. 111, comma 7, Cost., secondo il quale “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”.
Se un’indicazione generale viene dalle fonti citate è allora nel senso di affermare, e non certo negare, l’interesse ad impugnare la convalida di un arresto.
Se poi si passa a considerare in concreto il pregiudizio rilevante che un’impugnazione del genere tende a rimuovere, è innegabile che l’arresto possa provocare gravi lesioni nella sfera giuridica del destinatario, di ordine reputazionale in primo luogo ed a seguire di tipo professionale, disciplinare, morale.
Perché mai questi pregiudizi, potenziali o reali, non dovrebbero essere idonei a concretare l’interesse ad impugnare e, ciò che più conta, in quale altro ambito dovrebbero essere fatti valere se non in quello in cui è stato emesso il provvedimento che quei pregiudizi ha prodotto?
È fin troppo ovvio – così pare – che ove lo strumento reattivo fosse escluso nell’unica sede legittimata a rispondere, si determinerebbe per ciò stesso un ingiustificabile vuoto di tutela.
Infine, ed a prescindere da quanto fin qui argomentato, perché mai si dovrebbe subordinare l’ammissibilità del ricorso all’inequivoca manifestazione dell’intento di avviare, in caso di esito positivo, un’azione volta ad ottenere la riparazione dell’ingiusta detenzione?
Come dovrebbe essere intesa questa dichiarazione di intenti?
Come una condizione risolutiva? Evidentemente no, perché nessuna norma e neanche il banale buon senso consentirebbero di revocare la pronuncia favorevole se il ricorrente, una volta ottenuto il riconoscimento dell’illegittimità dell’arresto, facesse decorrere inutilmente il termine per avviare il successivo giudizio riparatorio.
Come espressione di una sorta di fair play tra chi chiede e chi decide, la cui violazione dovrebbe poi essere intesa come un abuso del diritto? No, nemmeno questo, neanche alla Cassazione è consentito creare così tanto diritto tutto in una volta.
Sicché, non pare azzardato affermare che l’obbligo di esternare la finalizzazione futura dell’eventuale esito positivo dell’impugnazione della convalida dell’arresto è, anche per questa via, una soluzione bizzarra.
In conclusione, un orientamento interpretativo non convincente e non condivisibile.
Soltanto un’opinione, come sempre.

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