L’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare può mentire (Redazione)

Collaborare con le Istituzioni forensi non contempla il dovere di dire la verità quando l’avvocato è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 373/2024 (allegata al post) ha stabilito che il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi

Nel caso di specie, l’incolpato aveva dichiarato di aver adempiuto l’obbligazione negando così la sussistenza dell’illecito contestatogli ex art. 64 cdf.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

Diceva qualcuno: “Nemo tenetur se detegere”, il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio e di mentire sulle proprie responsabilità.

Un commento

I commenti sono chiusi.