Reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale: è arbitrario assumere a s.i.t. una persona indagata, è illegittimo che essa reagisca schiaffeggiando l’interrogante e scagliando a terra il suo pc (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 13364/2025, udienza del 27 marzo 2025,ha affermato che la macroscopica sproporzione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale esclude la sussistenza della causa di non punibilità per la cui integrazione è necessario che le azioni, che potrebbero integrare i reati in essa indicati, dipendano, in termini di causalità e di proporzionalità, dagli atti arbitrari posti in essere dal pubblico ufficiale.

Provvedimento impugnato

Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 17 gennaio 2023 nei confronti di MB, condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 (capo a) e 582 (capo b) cod. pen., quest’ultimo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen., in esso assorbita la circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma 1 n.5-bis, cod. pen. 

Ricorso per cassazione

Ha presentato ricorso MB, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: – violazione di legge, in relazione agli artt. 393-bis e 337 cod. pen., e vizio di motivazione per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale – nonostante l’affermazione della illegittimità dell’atto adottato dai militi della Stazione dei CC di G. – ritenuto l’assenza di “arbitrarietà” della condotta e pertanto non configurabile la scriminante di cui all’art. 393-bis cod.pen., nemmeno nella forma putativa.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è infondato.

In relazione alla questione giuridica della configurabilità della speciale scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen., la Corte di appello di Torino ha ritenuto che – nonostante il modo di procedere «pacato e civile» degli agenti di PG – non fosse possibile ravvisare l’arbitrarietà dell’atto compiuto, nonostante la oggettiva illegittimità.  

Ha, pertanto, concluso per la rilevanza penale della condotta ascritta a MB. 

Ha, altresì, osservato come la “inutilizzabilità” dell’atto e la possibilità di contestarne la validità ed efficacia nella competente sede non giustificassero la reazione della ricorrente, che – per la violenza usata ai danni dei militi- era «irragionevole e del tutto sproporzionata».

Occorre, dunque, interrogarsi sulla “portata” della scriminante, già prevista dall’art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, e attualmente dall’art. 393-bis cod. pen.: ciò richiede la perimetrazione dei concetti di “arbitrarietà” dell’atto e di “eccesso” dalle attribuzioni, che devono ex lege caratterizzare la condotta del pubblico ufficiale per rendere applicabile l’invocato istituto. 

A tal proposito, secondo parte della giurisprudenza, il concetto di “arbitrarietà” ha una sua autonomia rispetto a quello di “eccesso” e deve essere letto in un’ottica essenzialmente soggettiva, come consapevole volontà (e quindi malafede) del pubblico ufficiale di eccedere i limiti delle sue funzioni. Ne discende, secondo l’impostazione in parola, che per la configurabilità della scriminante in oggetto occorre che sia adottato un atto “obiettivamente illegittimo, ma anche partecipato dall’agente”, con un consapevole atteggiamento di abuso, se non con una deliberata volontà vessatoria, ingiustamente persecutoria, ovvero, ancora, improntata a malanimo, sopruso o capriccio, che fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione del munus pubblico (Sez. 6 n 27635 del 30/04/2024, non mass.; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Rv. 281955; Sez. 5, n. 31267 del 14/09/2020, Rv. 279750-02; Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Rv. 278715; Sez. 6, n. 5414 del 23/01/2009, Rv. 242917).

Per altra parte della giurisprudenza di legittimità – sulla scorta dei principi sanciti con la sentenza n 140 del 1998 dalla Corte costituzionale, secondo cui ragioni storico – politiche inducono ad una interpretazione più lata della scriminante della reazione ad atti arbitrari –  “il doppio richiamo” da parte del testo normativo all’eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni e agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non impone di costruire l’arbitrarietà come un quid pluris diverso e ulteriore rispetto all’eccesso dalle attribuzioni. Già la sola esegesi letterale delle espressioni usate consente, dunque, di affermare che arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all’atto illegittimo e della illegittimità dell’atto in sé considerato.

Si tratta di una impostazione che merita di essere condivisa perché poggia sua una lettura oggettivistica e costituzionalmente orientata della norma, che trova il proprio fondamento nei principi affermati con chiarezza dalla Corte costituzionale nella citata sentenza.

Dovendo i due elementi – rectius “l’eccesso” dalle attribuzioni e “gli atti arbitrari”- essere intesi in modo unitario, la reazione del privato può dirsi giustificata anche solo a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, che sia disfunzionale – anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione – rispetto al fine per cui il potere è conferito, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282906; Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680 – 03; Sez. 6, n. 7928 del 13/01/2012, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10733 del 09/02/2004, dep. 09/03/2004, Rv. 227991). 

Nondimeno, si è pure affermata, ai fini del riconoscimento della scriminante in oggetto, occorra la necessità di accertare che vi sia proporzione e adeguatezza intercorrente tra l’iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che «quanto maggiore è la sproporzione dell’atto rispetto alla finalità legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta» (Sez. 6, n. 18957 del 30/04/2014, Rv. 260704), sicché «la macroscopica sproporzione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale esclude la sussistenza della causa di non punibilità per la cui integrazione è necessario che le azioni, che potrebbero integrare i reati in essa indicati, dipendano, in termini di causalità e di proporzionalità, dagli atti arbitrari posti in essere dal pubblico ufficiale» (tra le tante, Sez. 5, 2941 dello 08/11/2018, Rv. 275304; Sez. 6, n. 5222 dell’11/03/1993, Rv. 194025; Sez. 6, n. 14490 del 24/02/1989, Rv. 182368).

Nel caso di specie, dunque, sulla scorta dei principi enunciati, è stata contra legem l’escussione di MB nelle forme previste dall’art. 351 cod. proc. pen. per la formale qualifica di persona indagata, che le conferiva la facoltà di non rispondere e il diritto ad essere assistita da un difensore.

Purtuttavia, come già evidenziato dai giudici di merito nella ricostruzione fattuale della vicenda – che la difesa non ha contestato- la reazione della ricorrente assumeva connotati eccessivi, sproporzionati ed esorbitanti una eventuale giustificata reazione.

La donna, infatti, danneggiava le suppellettili all’interno dell’ufficio, facendo rovinare in terra il monitor del PC, e – nonostante l’invito alla calma anche da parte del compagno – si scagliava con veemenza contro l’appuntato GE, schiaffeggiandolo così da fargli cadere gli occhiali e graffiandolo al polso, cagionando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Sotto tale profilo, la sentenza impugnata ha congruamente dato atto della mancanza della necessaria proporzionalità tra eccesso arbitrario e reazione: la reazione, concretizzatasi anche in lesioni personali in danno dell’appuntato dei carabinieri, ha infatti assunto connotati di violenza macroscopicamente sproporzionati rispetto all’azione sia pure illegittimamente tesa, come si è detto, alla escussione di MB secondo modalità procedurali non consentite.

Al cospetto di tale iter argomentativo le deduzioni del difensore non colgono nel segno, non essendosi confrontate con la evidenziata sproporzione della reazione violenta della ricorrente ed essendosi, invece, concentrate sul solo aspetto della illegittimità dell’atto.