La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 12356/2025 ha chiarito le novità introdotte in tema di immutabilità del giudicante e diritto alla prova, in caso di mutamento del giudice che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale.
Ricordiamo che sull’argomento è intervenuto il legislatore della riforma che, interpolando l’art. 495 cod. proc. pen. con l’inserimento del comma 4- (aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 150 del 2022; cd. riforma Cartabia), ha disciplinato il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni davanti al giudice sostituito limitando l’esercizio di tale diritto ai soli casi in cui l’esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.
L’art. 495, comma 4- cod. proc. pen., non incide sulla regola della immutabilità del giudice che decide, stabilita dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., bensì sul diritto alla prova in caso di mutamento del giudice che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale.
Secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami:
(a) il principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l’ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Rv. 276754 – 01);
(b) l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Rv. 276754 – 02);
(c) in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Rv. 276754 – 03);
(d) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Rv. 276754 – 04).
In base a tale indirizzo, le parti hanno il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte dal giudice di originaria composizione ma se non esercitano tale diritto di tali prove dichiarative può essere data lettura ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando il potere-dovere del giudice di esercitare le sue prerogative ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.
Sull’argomento è intervenuto il legislatore della riforma che, interpolando l’art. 495 cod. proc. pen. con l’inserimento del comma 4- (aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 150 del 2022; cd. riforma Cartabia), ha disciplinato il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni davanti al giudice sostituito limitando l’esercizio di tale diritto ai soli casi in cui l’esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.
L’art. 495, comma 4- cod. proc. pen., non incide sulla regola della immutabilità del giudice che decide, stabilita dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., bensì sul diritto alla prova in caso di mutamento del giudice che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale.
La lettera della norma non sembra dare adito a dubbi sul fatto che tale diritto incontra il solo limite della pregressa videoregistrazione della prova dichiarativa, sicché, quando manchi tale presupposto, il giudice subentrante non può rinnovare la valutazione di manifesta superfluità o irrilevanza della prova ma deve dar corso alla sua rinnovazione.
In altri termini, la locuzione: “ha diritto di ottenere l’esame (…) salvo che” depone chiaramente per l’attribuzione alla parte interessata di un vero e proprio diritto potestativo esercitabile a domanda senza che, come detto, il giudice possa negarne l’esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza e/o non manifesta superfluità della rinnovazione.
Occorre, però, che una domanda vi sia e che sia formulata da chi vi ha interesse, non essendo sufficiente la generica dichiarazione di dissenso all’utilizzazione degli atti precedentemente assunti nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate; occorre dunque una domanda, in assenza della quale, poiché il nuovo esame non ha luogo, il giudice subentrante può utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del dibattimento (art. 511, comma 2, cod. proc. pen.).
L’art. 495, comma 4- cod. proc. pen., trova applicazione nel caso di specie posto che i testimoni M.M. e F.M. sono stati escussi dal precedente giudice in data 1 marzo 2023 (nel senso che la disposizione di cui al comma 4- dell’art. 495 cod. proc. pen. trova applicazione quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso dichiarazioni in data successiva al 1° gennaio 2023, si veda l’art. 93- d.lgs. n. 150 del 2022, aggiunto dall’art. 5- comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).
Orbene, dalla lettura dei verbali di udienza, ed in particolare del verbale dell’udienza dell’8 gennaio 2024 risulta che i difensori, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, hanno espressamente consentito l’utilizzazione delle prove dichiarative precedentemente assunte senza avvalersi della facoltà loro attribuita dall’art. 495, comma 4- cod. proc. pen.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha dato lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen.
