L’avvocato utilizza una procura rilasciata in bianco ma l’assistita è deceduta diversi anni prima : sospeso per un anno (Redazione)

Fogli in bianco e firme rilasciate anni prima, il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 370/2024 (allegata al post) ha stabilito che pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri un giudizio utilizzando una procura alle liti rilasciatagli in bianco diversi anni prima dalla parte assistita, poi deceduta.

In senso conforme, CNF n. 245/2020 e CNF n. 152/2017.

Nella sentenza si legge:

Il ricorrente a sostegno dell’impugnativa deduce, in sostanza, che il CDD avrebbe travisato i fatti dando per scontato che la firma del sig. [AAA] fosse apocrifa, non considerando, quale scenario possibile nell’esercizio della professione, quello in cui il giudizio venga iniziato tem po dopo rispetto alla sottoscrizione del mandato e che quest’ultimo possa essere stato, in precedenza, rilasciato in bianco.

Ed ancora, sostiene il ricorrente, che soltanto l’interessato o i suoi eredi o il P.M. hanno legit timamente la facoltà di far verificare l’autenticità della sottoscrizione e, con riferimento alla contestata violazione dell’art.27 del CDF, aggiunge che soltanto gli interessati avrebbero po tuto rilevarla e non il CDD di ufficio.

Tali argomentazioni non sono condivisibili, dovendosi rilevare, innanzitutto, che l’azione di sciplinare possa trovare impulso anche d’ufficio, sol che giunga, in ogni modo, agli organi di sciplinari la notizia dell’illecito.

In proposito è sufficiente richiamare l’inequivocabile disposto dell’art. 50 della legge n. 247/2012 in virtù del quale quando vi è comunque una notizia di illecito disciplinare (non ne cessariamente attraverso un esposto o una denuncia), il Consiglio dell’Ordine ne dà notizia all’interessato e trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per ogni ulteriore atto procedimen tale.

Pertanto, la rilevanza deontologica della condotta posta in essere dall’avvocato può dare corso al procedimento disciplinare in ogni caso in cui la notizia sia giunta agli organi compe tenti ad esercitare la funzione disciplinare e questi dovranno valutarne la eventuale illiceità e contrarietà rispetto ai canoni deontologici a prescindere se il destinatario della condotta ab bia manifestato o meno interesse in tal senso.

La funzione disciplinare viene e deve essere esercitata anche a tutela della dignità e decoro della professione forense, senza che vengano necessariamente in rilievo gli eventuali inte ressi dei soggetti legittimati in sede giurisdizionale a denunciare condotte illecite poste in es sere nei loro confronti dai propri difensori.

Per tali ragione è stato affermato che “l’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività” (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 38 del 25 marzo 2023 )

Ed ancora che “l’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce” (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 235 del 3 dicembre 2022 ).

Valga la pena altresì di rilevare che il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte.

Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (Corte di cassazione SS.UU., sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019).

Il Giudice della disciplina “non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 226 del 25 ottobre 2023).

Nel caso di specie la notizia della condotta illecita posta in essere dal ricorrente è pervenuta dall’autorità giudiziaria e il Consiglio di Disciplina è giunto al suo convincimento, in merito alla responsabilità dell’incolpato, attraverso un ragionamento logico e coerente fondato su evidenti circostanze di fatto e documentali.

Dato inconfutabile in tal senso è costituito dal riferimento al DL del 2014 contenuto nel testo della procura di epoca successiva al decesso del cliente, rendendo verosimile che la sottoscrizione sia stata apposta dall’incolpato.

A ciò si aggiunga che la stessa conformazione dell’atto rende molto inverosimile che la sottoscrizione sia avvenuta da parte del cliente su foglio in bianco poi successivamente autenticata dal ricorrente dopo aver stampato il testo, atteso che dal punto di vista materiale è molto difficile, se non impossibile, far coincidere la firma esattamente sulla riga su cui la 6 sottoscrizione risulta apposta.

A conferma di tale argomentazione sovviene la corrispondenza del documento inficiato con quello utilizzato per la vedova del de cuius.

In ogni caso non si perviene a diversa conclusione, circa la valutazione della rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente, pur volendo accedere alla diversa ipotesi, offerta dallo stesso ricorrente, secondo la quale il cliente avrebbe firmato il foglio in bianco poi successivamente utilizzato per redigere il testo della procura.

Secondo l’orientamento da tempo espresso da questo Consiglio “Pone in essere un com portamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri un giudizio utilizzando una procura alle liti rilasciatagli in bianco diversi anni prima dalla parte assistita, poi deceduta”. (Consiglio Nazionale Forense sentenza n.245 del 18 dicembre 2020.

Nello stesso senso: sentenza del 6 novembre 2017, n. 152).

La diversità della ipotesi da ultimo rilevata non vale comunque ad escludere la sussunzione della condotta illecita nell’ambito dell’art. 50 del CDF, trattandosi anche in tal caso di violazione del principio di verità insita nella circostanza che il cliente che abbia firmato un foglio in bianco non ha sottoscritto la procura successivamente redatta dal difensore peraltro dopo la sua morte.

Anche in relazione alla contestata violazione dell’art. 27 del CDF la decisione impugnata coglie nel segno e le doglianze del ricorrente non possono essere condivise.

La circostanza, provata e neppure contestata dal ricorrente, che la notifica dell’atto di citazio ne è avvenuta a distanza di quasi quattro anni dalla morte del cliente conferma la violazione dell’obbligo di informazione contenuto nella richiamata norma deontologica.

E’ stato affermato che “l’avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, altrimenti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il professionista ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense “ (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 253 del 30 dicembre 2021 ).

Correttamente il Consiglio di Disciplina ha richiamato l’arresto delle SS.UU. della Suprema Corte che ha affermato la violazione del dovere di informazione, lealtà e correttezza da parte dell’avvocato che abbia proseguito nell’azione giudiziaria nonostante l’assistito fosse morto (Cassazione SS.UU. n.12636 del 13 maggio 2019).

Tale principio ancor più vale nel caso che ci occupa dove la condotta del ricorrente assume maggiore gravità avendo egli iniziato l’azione dopo la morte del cliente di cui era ignaro proprio per non essersi premurato di consultare l’assistito dopo anni dall’affidamento dell’incarico professionale.

Alla luce di tali considerazioni si conclude per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata anche in ordine alla determinazione della sanzione, ritenendo corrette le ragioni espresse sul pruno dal Consiglio territoriale