Guida in stato di ebbrezza e veicolo fermo (Redazione)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 13599/2025 ha ribadito che per la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza è irrilevante la circostanza che il conducente sia fermo o in sosta al momento del controllo.

Nel caso esaminato, il ricorrente sostiene che la guida in stato di ebbrezza sia sanzionabile soltanto in caso di guida effettiva, secondo un’interpretazione per così dire “dinamica” della stessa.

Merita, tuttavia, di essere sottolineato e ribadito come la circostanza che il conducente sia fermo od in movimento non rileva, avendo la giurisprudenza della Suprema Corte più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, per cui è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato, risultato positivo all’alcoltest, fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato Stefano, Rv. 285750; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742, che, con riferimento al caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza ed una bottiglia di superalcolici vuota, ha precisato che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta; Sez. 4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257695; Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, Savoia, Rv. 237882).