L’ex cliente, presenta ricorso avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, con la quale, è stato archiviato l’esposto presentato contro l’Avv. [OMISSIS] e l’Avv. [OMISSIS], con studio in [OMISSIS].
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 371 del 9 ottobre 2024 ha ricordato che avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto.
Pertanto, l’esponente non è incluso tra i soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 61 della Legge n. 247/2012 ed ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del C.N.F. n. 2/2014, ad impugnare la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 371 del 9 ottobre 2024
