Riqualificazione della truffa in ricorso abusivo al credito: non viola il principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14079/2025, udienza del 2 aprile 2025, ha chiarito che non è violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché l’originaria imputazione di truffa venga riqualificata nel delitto di ricorso abusivo al credito previsto dall’art. 218 Legge fallimentare. Tale ultima fattispecie, in cui la condotta decettiva dell’imprenditore attiene alla dissimulazione del proprio stato di dissesto o di insolvenza, ha infatti una più ampia oggettività giuridica rispetto al delitto di truffa, essendo volta a tutelare l’interesse pubblico dell’economia nazionale, e presenta più elementi specializzanti, consistenti nella particolare qualità che deve rivestire il soggetto attivo, e nella necessità che alla condotta segua la sentenza dichiarativa dì fallimento.

Poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il suo rispetto occorre verificare che l’imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011 – dep. 12/10/2011, Rv. 251081; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Rv. 253776).

Poiché il “fatto” va definito come l’accadimento di ordine naturale, che viene trasfuso nell’imputazione che ne descrive le circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un’alterazione radicale della fattispecie concreta sì da pervenire ad un’incertezza effettiva sull’oggetto dell’imputazione della fattispecie ritenuta in sentenza rispetto a quella contestata.

Ne consegue che, secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non possa esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205619 – 01; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01).

In particolare, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione del fatto storico originariamente contestato, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato.

In altri termini, poiché la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Con la conseguenza che tale principio risulta violato solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Rv 262802 – 10; Sez. 6, n. 54457 del 17/11/2016, Rv. 268957 – 01; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 – 02).

Tanto premesso, occorre rilevare che il fatto – contestato all’imputato come “reato p. e p. dall’art. 640, 61 n. 7 c.p.”, conteneva già tutti gli elementi propri del delitto di cui all’art. 218 L.F., facendo riferimento esplicito allo stato di dissesto finanziario della società G. s.r.l., alla successiva dichiarazione di fallimento, all’acquisto dei beni oggetto del contratto di compravendita e all’omesso pagamento del debito concernente il corrispettivo. Correttamente, quindi, è stato ritenuto il delitto fallimentare per integrare il quale si richiede che il “ricorso al credito” sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa (Sez. 5, sentenza n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268674 – 01; Sez. 5, n. 11218 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284373 – 01; Sez. 5, n. 22973 del 19/95/2022, non mass.).

Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato il principio – correttamente seguito dalla Corte territoriale che riporta ampi stralci di una delle relative pronunzie – a mente del quale il delitto di ricorso abusivo al credito, a seguito della eliminazione della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 218 L.F., per effetto dell’art. 32, comma 1, l. 28 dicembre 2005 n. 262, non concorre con il reato di truffa, il cui disvalore deve ritenersi assorbito in quello del reato fallimentare, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen.

In particolare, in motivazione si è precisato «che il delitto di cui all’art. 218 legge fall., in cui la condotta decettiva dell’imprenditore attiene alla dissimulazione del proprio stato di dissesto o di insolvenza, rispetto al delitto di truffa ha una più ampia oggettività giuridica, essendo volto a tutelare l’interesse pubblico dell’economia nazionale, e presenta più elementi specializzanti, consistenti nella particolare qualità che deve rivestire il soggetto, attivo e nella necessità che alla condotta segua la sentenza dichiarativa di fallimento» (Sez. 5, n. 36985 del 24/06/2019, Rv. 277532 – 01; Sez. 5, n. 38983 del 22/06/2023, non mass.). Ed ancora Sez. 5, n. 17769 del 15/02/2022, in motivazione a pag. 5, ove si è ulteriormente evidenziato «che il delitto di cui all’art. 218 legge fall., in cui la condotta decettiva dell’imprenditore attiene alla dissimulazione del proprio stato di dissesto o di insolvenza, rispetto al delitto di truffa ha una più ampia oggettività giuridica, essendo volto a tutelare l’interesse pubblico dell’economia nazionale, e presenta più elementi specializzanti, consistenti nella particolare qualità che deve rivestire il soggetto attivo, e nella necessità che alla condotta segua la sentenza dichiarativa dì fallimento».

Sulla base di tale presupposto, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa posto che l’imputato ha avuto pienamente modo di argomentare sulla mutata qualificazione giuridica del fatto, già in sede di appello.

Pertanto, la riconduzione del fatto al reato di cui all’art. 218 l. fall., di cui presenta tutti gli elementi costitutivi, anche di quelli specializzanti, non comporta alcuna modifica della condotta di cui all’imputazione inizialmente qualificata ai sensi dell’art. 640 cod. pen., rientrando pienamente nei poteri dell’organo giudicante la riqualificazione giuridica del fatto contestato con l’esatta attribuzione del nomen juris del reato, connaturale allo stesso esercizio della giurisdizione.