Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14075/2025, udienza del 2 aprile 2025, ha ricordato che, in tema di estorsione, l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, che non si collega ad un diritto ed è perseguito con uno strumento antigiuridico (così, tra le tante, Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, Rv. 239780–01).
Nel caso in esame, il conseguimento di detto ingiusto profitto risulta strettamente collegato alla perdita della possibilità delle persone offese di continuare a godere di un vantaggio economico consistente nella disponibilità di un immobile e dal quale, mediante minacce, era preteso l’allontanamento.
Deve essere inoltre ricordato che «È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico» (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Rv. 255242 – 01).
