La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 6277/2025 ha stabilito che in tema di guida in stato di ebbrezza, non è delegabile al personale sanitario l’avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all’assistenza di un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., anche nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta della polizia, presso strutture sanitarie di base o accreditate ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada.
In motivazione, la Suprema Corte ha aggiunto che l’atto, per la sua vocazione probatoria, resta riservato alla polizia, il cui operato è sottoposto a controllo giudiziale.
Nel caso in esame, la difesa della ricorrente ha dedotto la complessiva violazione delle garanzie difensive dell’imputata in specifico collegamento con il disposto dell’art.114, disp.att., cod.proc.pen. che impone, in ordine agli atti previsti dall’art.356 in correlazione con l’art.354 cod.proc.pen., che la polizia giudiziaria debba avvertire la persona sottoposta a indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La cassazione ha ritenuto il motivo fondato.
In relazione alle argomentazioni espresse sul punto dai giudici di merito, va precisato che – sulla base di un orientamento già precedentemente consolidato e richiamato dal giudice di primo grado – qualora l’accertamento del tasso alcolemico avvenga nel diverso contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell’accertamento del tasso di concentrazione alcolica, si verterebbe in attività non finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e che nulla avrebbe a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussisterebbe alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. sez. 4 n. 53293 del 27/09/2016, Scuri, Rv. 268690; sez. 6 n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268505).
Tale orientamento, peraltro, deve ritenersi precisato, sulla base della più recente lettura in base alla quale la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi (Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676); dovendosi quindi concludere che sussista comunque la necessità dell’avviso quando, come nel caso di specie e pure in presenza di paziente trasportato presso la struttura sanitaria per necessità di cura, la richiesta del relativo accertamento sia stata operata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art.186, comma 5, C.d.s..
Deve quindi rilevarsi che l’argomentazione difensiva inerente alla non delegabilità, da parte della polizia giudiziaria, del potere di procedere all’avviso suddetto, è fondata.
Dovendosi, in particolare, prendere le mosse dal riferimento al combinato disposto costituito dalle norme speciali contenute negli artt. 186, commi quarto e quinto, C.d.s.; comma quinto ai sensi del quale «Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle 5 strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate».
Il tutto da valutare in rapporto alla specifica disposizione processuale invocata dalla ricorrente e contenuta nell’art.348, comma 4, cod.proc.pen., in forza della quale «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa od a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».
Ne consegue che – pacificamente e sulla base del predetto quadro normativo – la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall’art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l’esame spirometrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto; personale sanitario la cui fonte di legittimazione, quale soggetto incaricato di pubblico ufficio, si trova quindi direttamente fissata dal complesso delle predette disposizioni.
Tematica, però, del tutto differente – e tanto in relazione all’effettivo punto di doglianza sollevato dalla ricorrente – è quello relativo all’individuazione dell’autorità deputata a eseguire lo specifico avvertimento previsto dall’art.114 disp.att., cod.proc.pen..
A tale proposito, la cassazione non ignora la sussistenza di precedenti giurisprudenziali nel cui ambito è stato ritenuto che l’avviso previsto dall’art.114, disp.att., cod.proc.pen. possa essere dato anche dal personale sanitario richiesto, essendosi ritenuto che esso non necessiti di formule sacramentali, ma debba essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto; enunciandosi, in tali contesti, che il personale sanitario agirebbe come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria (cfr. Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 268885; Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935, in motivazione).
Tale conclusione deve però ritenersi formulata in sede di espressione di obiter dictum e non può condizionare la risoluzione del problema in esame.
In riferimento al quale – anche riallacciandosi al disposto dell’art.348 cod.proc.pen. – deve invece ritenersi (enunciandosi correlativamente il conseguente principio di diritto) che, nell’ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ed espressamente limitate a quelle prevedenti “specifiche competenze tecniche” non rientrino gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria tra cui, in particolare, quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall’art.356 cod.proc.pen..
Ne consegue che, anche nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l’onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall’art.114, disp.att., cod.proc.pen.. Sul punto, può altresì essere citato un ulteriore precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 10400 del 11/02/2021, De Biasio, Rv. 281565), in cui è stato ritenuto – in parte motiva – che il legislatore ha previsto l’avviso ex art. 114. soltanto in relazione agli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria, elemento logico dal quale può quindi trarsi la conclusione che, in presenza di un atto con vocazione probatoria (quale l’accertamento alcolimetrico in questione) non possa configurarsi la possibilità di delegare all’ausiliario la formulazione dell’avviso.
Conseguendone che, nel caso di specie, alcuna equipollenza poteva essere attribuita alla formulazione dell’avvertimento operata, di fatto, dal personale sanitario.
