Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 13157/2025, udienza del 28 marzo 2025, ha aderito all’indirizzo interpretativo che ritiene ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della proposta di concordato in appello formulata dalle parti.
In punto di ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto della proposta di concordato in appello formulata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., profilo di diritto che registra pure consistenti oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, il collegio ritiene di aderire all’orientamento in base al quale deve ritenersi sindacabile in sede di legittimità tale diniego e la conseguente pronuncia di merito scaturita da quel rigetto.
In particolare, deve ritenersi – in adesione a tale orientamento – che la tesi secondo cui il mancato accoglimento del concordato non sia suscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione non può essere condivisa per una pluralità di ragioni.
Difatti, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione “non è di ostacolo alla proponibilità del ricorso avverso la sentenza di appello che decida nel merito, senza accogliere il concordato sui motivi e sulla pena. Il concordato in appello, sia in caso di rigetto che di accoglimento, determina l’adozione di un’ordinaria sentenza di secondo grado, in quanto tale impugnabile in cassazione secondo la disciplina ordinaria.
Il fatto che non sia prevista una disciplina derogatoria per l’impugnazione del concordato in appello non consente affatto di ritenere che il ricorso per cassazione sia in tal caso precluso, bensì determina l’applicabilità dei principi generali e, quindi, depone nel senso dell’ammissibilità del ricorso” (così, in motivazione, Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Rv. 283284).
Va altresì aggiunto, sul piano logico-sistematico, che l’orientamento qui non condiviso, nel sostenere che la decisione di non validare il concordato sarebbe frutto di una scelta non sindacabile compiuta dal giudice di appello, porta ad una soluzione inaccettabile perché foriera di un “grave vulnus al diritto di difesa, nonché una palese violazione dell’interesse dell’imputato ad accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore.
La scelta del giudice di appello di non ammettere il concordato determina effetti di estremo rilievo e, pertanto, ove non fosse consentito il controllo sulla legittimità della stessa con il ricorso per cassazione, porrebbe fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Ove si ammettesse che il rigetto del concordato non sia in alcun modo sindacabile, si impedirebbe all’imputato di ottenere il controllo su una decisione fortemente pregiudizievole,
posto che il concordato, consentendo una determinazione della pena sulla base dell’accordo tra le parti, ha un innegabile effetto premiale” (così nuovamente, la già citata sentenza n. 23614 del 2022; in senso conforme a tale orientamento, successivamente, Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Rv. 284806; Sez. 3, n. 16692 del 16/01/2024, Rv. 286181; Sez. 5, n. 33454 del 25/06/2024, 286889).
