Messa alla prova: è sufficiente una sola violazione del programma per giustificarne la revoca (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 13183/2025, udienza del 28 marzo 2025, ha chiarito il rapporto tra le violazioni del programma posto a base della messa alla prova e la revoca di quest’ultima.

Ai sensi dell’art.168-quater, n.1), cod.pen., la revoca della messa alla prova è disposta, in caso di «grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alla prescrizione imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità»; mentre, ai sensi dell’art. 464-octies, cod. proc. pen., l’ordinanza di revoca è impugnabile con ricorso per cassazione per sola violazione di legge, dovendosi quindi escludere il sindacato sulla logicità della motivazione.

Va quindi rilevato che l’uso della disgiuntiva “o” nell’ambito del citato n.1) dell’art.168-quater, cod. pen., fa sì che possa ritenersi idonea a legittimare la revoca della messa alla prova anche una sola violazione del programma, qualora ci si trovi di fronte ad una condotta isolata ma di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto (cfr. Sez. 4, n. 19226 del 04/03/2020, Battista, Rv. 279248); mentre la formula adottata dalla stessa norma (per cui, in caso di trasgressione, la messa alla prova “è revocata”) induce a ritenere che la revoca sia doverosa in presenza dei relativi presupposti, pur essendo il giudice titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-octies, cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273655).