Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 13158/2025, udienza del 28 marzo 2025, offre un esempio dell’esito negativo cui sono destinati i ricorsi che contestano una “doppia conforme” proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, tanto più se fondata su una logica non particolarmente plausibile.
Provvedimento impugnato
La Corte di appello di Brescia ha confermato nei confronti di PP la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo con la quale costui è stato condannato alla pena di giustizia, in relazione
al reato di cui all’art. 73, co. 5. D.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto a SP sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo lordo di 2,7 grammi, contenuti all’interno di un ovetto di plastica, lanciandoglielo dalla finestra mentre si trovava agli arresti domiciliari per una precedente condanna per spaccio di cocaina.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidandolo a cinque motivi.
Con il primo si deduce il travisamento della prova, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione che il carabiniere M si trovava “appostato nella vegetazione” a circa 15 metri dalla finestra e non dietro la cassetta della posta sita a 40 metri dalla finestra, dal che discenderebbe l’impossibilità di assistere al lancio dell’ovetto dalla finestra da parte del ricorrente. Il dato probatorio travisato sarebbe stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione dalla Corte territoriale che si è discostata dalla decisione del Tribunale secondo il quale M si trovava effettivamente dietro la cassetta della posta che disterebbe dalla finestra solo 10/15 metri.
Con il secondo motivo si deduce il travisamento della prova e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere omesso di valutare il video notturno prodotto dalla difesa dal quale si evincerebbe che i carabinieri non avrebbero potuto vedere il ricorrente lanciare l’ovetto dalla finestra e si sono convinti di avere assistito al lancio, per un preconcetto confermativo, scaturito dall’averlo rinvenuto in dosso a SP.
Con il terzo motivo si deduce il travisamento della prova e vizi di motivazione in ordine all’affermazione che le testimonianze di SP e della madre dell’imputato contrasterebbero con le altre prove introdotte e con la stessa ricostruzione difensiva, con riferimento alla circostanza che SP si fosse recato a casa della suocera a lasciare delle lasagne e che la madre dell’imputato si sarebbe o meno affacciata dalla finestra dove si trovava anche il figlio, circostanze queste che non sono state né ammesse né smentite dai verbalizzanti.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è inammissibile.
Gli argomenti spesi dalla difesa non sono affatto idonei a disarticolare il ragionamento svolto dalla Corte territoriale la quale non si è limitata a puntare sulle dichiarazioni convergenti rese dagli agenti intervenuti i quali avrebbero osservato il lancio dalla finestra, ad opera del ricorrente, dell’oggetto che poi risultava contenere cocaina.
Costoro, infatti, hanno anche riferito di avere direttamente osservato anche SP che dopo il lancio si abbassava per recuperare l’oggetto appena lanciato che nel momento in cui veniva fermato, l’uomo teneva ancora in mano, nonché, ancora prima del contatto tra i due, di avere notato SP che lanciava sassolini alla finestra di PP ed effettuava segnali luminosi per attirare la sua attenzione.
Con tali dettagli ricostruttivi dell’intera vicenda, la difesa non si confronta ma si limita ad osservare che dalla distanza tra la finestra e la cassetta della posta non era possibile osservare il lancio, che le condizioni di luce non erano sufficienti e che dunque, nel caso in esame le dichiarazioni rese dai verbalizzanti sarebbero frutto non di quanto direttamente osservato ma del convincimento in capo agli stessi determinatosi per effetto di un “preconcetto confermativo” scaturito dall’avere rinvenuto indosso a SP l’ovetto contenente lo stupefacente che si assume, con ricostruzione puramente in fatto, che lo stesso SP avesse portato con sé per mera dimenticanza mentre andava a portare le lasagne, in ora tarda, “nel garage” della suocera. Salvo determinarsi a passare ripetutamente con la bicicletta sotto la finestra di PP lanciando sassolini e facendo segnali luminosi.
Argomenti difensivi che la sentenza impugnata ha ritenuto in stridente contrasto con le acquisizioni probatorie, soprattutto perché non riescono a spiegare il fatto che SP si sia prontamente ricordato di avere portato con sé la droga solo nel momento in cui veniva avvicinato dal militare dell’Arma, tentando di disfarsene.
Sotto altro profilo la Corte territoriale non ha mancato di porre l’accento sul rinvenimento del bilancino di precisione occultato nel contenitore della biancheria, sul quale erano ancora presenti tracce di “polvere bianca” che la difesa intende fare risalire ad epoca antecedente a quella in cui si sarebbe verificata una perquisizione all’interno dell’abitazione del ricorrente. L’argomento è del tutto congetturale in quanto con esso si ipotizza il rinvenimento del bilancino sia sfuggito ad una precedente perquisizione della quale non è neppure indicata l’epoca dimenticando che lo stesso, ancora sporco di sostanza stupefacente, si trovava occultato all’interno della cesta della biancheria da lavare, ovviamente non destinata, per sua natura, a rimanere a lungo nell’apposito contenitore.
Come pure coerentemente la Corte ha ritenuto legittimamente inattendibili le deposizioni della madre dell’imputato e del cliente, ritenute dalle sentenze di merito di favore e inattendibili.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta del tutto indimostrato il bias percettivo che la difesa attribuisce ai militari dell’Arma.
