Scambio elettorale politico-mafioso e necessità della qualità effettiva di candidato alle elezioni del soggetto agente (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 14344 depositata l’11 aprile 2025 (in allegato al post) ha esaminato la questione relativa alla necessità che il soggetto agente rivesta la qualità di candidato per la configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen.,

L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, in quanto la norma incriminatrice richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di essi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non che il patto illecito intervenga nell’imminenza della consultazione elettorale e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.