L’aggravante della crudeltà e l’insondabile labirinto della mente umana (Vincenzo Giglio)

La recentissima pubblicazione della motivazione della sentenza con cui la Corte di assise di Venezia ha inflitto la pena dell’ergastolo a FT per l’omicidio aggravato di GC (la cui diffusione, unitamente ad una nota redazionale, si deve alla rivista web Giurisprudenza penale, a questo link), escludendo tuttavia la circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, ha dato vita ad un intenso dibattito che, trascendendo di gran lunga la cerchia dei giuristi, sta interessando le tante persone comuni che si chiedono legittimamente come sia possibile che alle settantacinque coltellate vibrate dall’imputato non corrisponda un giudizio di crudeltà.

È una situazione tutt’altro che nuova che si manifesta ogni qualvolta gli istituti giuridici e la loro interpretazione sembrino confliggere col senso comune: un contrasto per certi versi irriducibile ma una migliore conoscenza della “materia prima” è senz’altro utile per opinioni più meditate.

Nel caso in esame l’accusa ha contestato all’imputato varie aggravanti dell’omicidio: avere agito in danno di una persona cui era legato da una relazione affettiva, averla sottoposta ad atti persecutori non accettando la fine di quella relazione, avere agito con premeditazione, avere agito con crudeltà ed efferatezza.

L’accusa ha inoltre contestato ulteriori reati, tutti variamente connessi all’omicidio e per questa ragione aggravati: sequestro di persona, porto ingiustificato di due coltelli e occultamento di cadavere.

La Corte d’assise veneziana, come si diceva in apertura, ha condannato FT all’ergastolo, avendolo riconosciuto responsabile di tutte le imputazioni contestategli, fatta eccezione per le aggravanti dell’avere agito con crudeltà e di avere commesso atti persecutori nei confronti della vittima.

Osserviamo adesso le ragioni dell’esclusione della prima delle due aggravanti sulla quale è incentrato questo post.

La Corte ha attestato a questo riguardo l’inesistenza di «elementi da cui poter desumere con certezza, e al dì là di ogni ragionevole dubbio, che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive».

Si è quindi soffermata, dato il collegamento accusatorio tra l’aggravante di cui si parla e il numero delle coltellate, sui precedenti giurisprudenziali pertinenti: «in tutti i numerosi casi in cui la giurisprudenza si è trovata a doversi occupare di vicende omogenee a quella in esame, caratterizzate dalla insistita ripetizione delle coltellate inferte sulla vittima, sia stato necessario verificare se tale ripetizione di colpi fosse funzionale al delitto ovvero costituisse un gratuito accanimento violento tale da costituire “espressione autonoma di ferocia belluina” e tale da trascendere la mera volontà di arrecare la morte».

Del resto «non sarebbe ammissibile la fissazione di una “soglia di coltellate” al di sopra della quale ritenere integrata l’aggravante in parola, essendo necessario l’esame delle modalità complessive dell’azione e del correlato elemento psicologico del reato posto in essere».

E dunque «l’aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene sia stato, per T., un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell’ultima fase dell’azione omicidiaria, l’imputato ha aggredito GC attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca».

Non si può, cioè, affermare che la sequenza appena descritta, pur efferata, «sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e “pulito”, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia “non c’era più”».

Se così non fosse, ha osservato la Corte, «si finirebbe per avallare un inammissibile automatismo nel senso che porterebbe a configurare l’aggravante ogni qualvolta l’omicidio fosse realizzato con arma bianca, implicando essa modalità esecutive inevitabilmente cruente, e ancor di più ad opera di soggetti inesperti».

Infine, in una prospettiva più ampia  e «con riguardo alle altre caratteristiche dell’azione come in concreto attuata dal Turetta, non vi sono elementi che consentano di individuare indici di incrudelimento, idonei a integrare i presupposti dell’aggravante della crudeltà come definiti dalla giurisprudenza di legittimità: così, ad esempio, l’aver bloccato e silenziato la vittima con il nastro adesivo è circostanza funzionale al delitto e rientra nell’iter necessario per portare a compimento l’azione omicidiaria».

È questo, al di là delle semplificazioni mediatiche, il ragionamento seguito dall’Assise lagunare la quale – è bene non dimenticarlo – ha comunque inflitto all’imputato la pena dell’ergastolo.

Fatta chiarezza sul punto, è già il momento di evidenziare due fattori di notevole rilievo ove si voglia disporre di criteri valutativi adeguati.

Il primo dipende dalla costante qualificazione della crudeltà come aggravante di natura soggettiva il che implica che al giudice sia richiesta un’indagine sull’atteggiamento interiore dell’accusato che, inevitabilmente, chiamerà in causa, a specchio, l’atteggiamento interiore dello stesso giudice.

In altri termini: il giudice deve addentrarsi, più che in altri casi, nel labirinto della mente umana e per farlo, al di là e oltre le conoscenze messegli a disposizione dall’istruttoria dibattimentale, ivi compresi gli accertamenti condotti dai detentori dei saperi scientifici, dovrà confrontarsi con la propria coscienza e con le sensazioni che da essa provengono.

Il secondo fattore deriva dalla natura del collegio giudicante, essendo la Corte d’assise un giudice a composizione mista con la presenza di due magistrati professionali e sei giudici popolari.

Il popolo ha la maggioranza, dunque, ed è così perché il legislatore ha voluto che, quando si giudichino i fatti più gravi che offendono i beni giuridici più importanti (in questo caso il più importante: la vita), il giudizio utilizzi e valorizzi il sentire popolare quanto, forse più, i tecnicismi giuridici.

Questo spiega perché le decisioni delle Corti di assise abbiano una più elevata probabilità di discostarsi dai verdetti attesi e siano soggette a più variazioni della media nel passaggio da un grado all’altro.

Esaminiamo adesso un precedente giurisprudenziale recente e facciamo attenzione ai suoi passaggi argomentativi cruciali e ai dati di fatto della vicenda giudiziaria sottostante alla decisione.

Ci si riferisce a Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 36045/2024, udienza del 9 luglio 2024.

I giudici di legittimità hanno esplicitamente aderito al cosiddetto “diritto vivente”, cioè in prima battuta ai criteri interpretativi privilegiati dalle Sezioni unite penali (nella specie, Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629), che attribuisce alla crudeltà la natura di circostanza aggravante di natura soggettiva, caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole: atteggiamento interiore la cui sussistenza deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.

Su questo presupposto, il collegio della quinta sezione penale ha avallato la sentenza oggetto del ricorso nella quale “si è ritenuto, correttamente, che nella specifica vicenda ricorresse la circostanza anzidetta, non solo in ragione del numero dei colpi inferti (una dozzina), ma anche per almeno altri due elementi: il primo relativo alla qualità dei fendenti, dal momento che solo l’ultimo era stato quello mortale «risultando, invece, delle altre precedenti undici coltellate, solo quattro ugualmente idonee a determinare la morte di N., ma in tempi tali da provocare un gratuito prolungamento di sofferenze per il versamento di sangue ai polmoni, e le precedenti sette lesioni assolutamente inidonee all’exitus, ma generatrici di gravi, ulteriori patimenti nella vittima»; il secondo relativo alla condizione della vittima, colpita a tradimento alla nuca e, quindi, giacente in terra inerme, incapace di opporre resistenza, e ciò nonostante attinta con ferocia da più e più coltellate «nessuna delle quali risolutiva ai fini del decesso immediato e, quindi, tutte idonee a martoriarne il corpo ed a procurarle atroci sofferenze». Gratuità dei patimenti cagionati alla vittima che rende particolarmente riprovevole la condotta della ricorrente, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario (Sez. 1, n. 25276 del 27/05/2008, Rv. 240908; Sez. 1, n. 12083 del 06/10/2000, Rv. 217346)”.

Riflettiamo, anzitutto, sugli elementi di fatto descritti, dolendoci per il richiamo di dettagli scabrosi senza i quali, tuttavia, sarebbe impossibile cogliere la vicenda nella sua interezza: dodici coltellate complessive; le prime sette non erano state idonee a provocare la morte della persona aggredita; le quattro successive avevano avuto questa potenzialità ma non quella di causare la morte immediata; la dodicesima ed ultima era stata la causa della morte.

Spostiamo ora l’attenzione sulla considerazione che i giudici dell’Assise, e con essi quelli della Cassazione, hanno avuto di questa sequenza: le prime sette coltellate, non risolutive, avevano generato “gravi patimenti alla vittima”; le successive quattro, anch’esse non risolutive nell’immediatezza, avevano causato un “gratuito prolungamento di sofferenze per il versamento di sangue ai polmoni”; tutte insieme, le coltellate erano state “idonee a martoriarne il corpo ed a procurarle atroci sofferenze”.

Ha uguale rilievo il modo in cui i giudici dell’Assise, il cui verdetto è stato avallato anche per questa parte dalla Cassazione, hanno considerato un ulteriore elemento di fatto: la vittima era stata “colpita a tradimento alla nuca” e, di conseguenza era “giacente in terra inerme, incapace di opporre resistenza”.

Anche questa condizione è stata quindi ritenuta fortemente indiziante di un’azione crudele.

Disponiamo adesso di quanto serve per un parallelo.

Da un lato, settantacinque coltellate non sono state considerate sufficienti di per se stesse a dimostrare la crudeltà ed anzi, al contrario, sono state intese come dimostrazione di un agire inesperto e quindi caotico.

Eppure, come si ricava dal capo di imputazione dell’omicidio, ed ancora una volta chiedendo scusa per la sottolineatura di dati scabrosi, la vittima fu dapprima colpita con ripetuti calci, minacciata e ferita, poi costretta a salire sull’auto dell’imputato, ed ivi colpita ancora a coltellate, e ancora dopo, essendo riuscita a fuggire dall’auto, raggiunta, aggredita alle spalle, fatta cadere a terra e qui colpita e ancora colpita fino a perdere la vita.

Dall’altro, dodici coltellate sono state considerate decisive ai fini della dimostrazione della crudeltà in quanto esplicative di una volontà di causare patimenti ulteriori e non necessari ai fini dell’omicidio.

Due casi giudiziari, due vite distrutte, due imputati colpevoli ma una differenza incolmabile di vedute riguardo alla crudeltà.

È quello che può accadere e di fatto accade quando si tratta di esplorare gli insondabili labirinti delle menti umane.