La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 14338 depositata l’11 aprile 2025 ha stabilito che l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d’ufficio, in quanto tale limitazione non trova alcun fondamento normativo e non risulta nemmeno corrispondere all’intenzione del legislatore, come emerge dalla lettura della relazione illustrativa al decreto legislativo 150/22 (cd. “riforma Cartabia”).
Sul punto ricordiamo il pregevole articolo della Professoressa Valentina Bonini : A proposito dell’impugnabilità delle ordinanze in tema di giustizia riparativa: prime correzioni ottiche della Corte di cassazione (Valentina Bonini) – TERZULTIMA FERMATA
Ricordiamo il recente precedente di segno contrario della cassazione sezione 3 sentenza numero 33152/2024 che aveva stabilito che l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall’imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.
