Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 11620/2025, udienza del 26 febbraio 2025, ha affermato che nei procedimenti per i delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell’udienza preliminare, l’ufficio titolare dell’azione penale è unico per l’intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l’udienza preliminare, cosicché la trasmissione degli atti, per così dire “orizzontale”, può essere messa in discussione solo in ipotesi di declaratoria di incompetenza distrettuale.
A seguito di due sentenze del giudice delle leggi (le n. 76/1993 e n. 70/1996, rispettivamente inerenti alla pronuncia di incompetenza per materia e per territorio), la regola prevista dall’art. 23, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, ove nel dibattimento di primo grado il giudice ritenga che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al PM (la norma prevedendo originariamente la trasmissione direttamente al giudice competente, punto sul quale è intervenuta la Corte costituzionale con le citate pronunce).
Tuttavia, la stessa Consulta è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 70 del 1996, impongono – anche nei procedimenti per i delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. – al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiari la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al PM presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo e la questione è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 104 del 2001 del giudice delle leggi.
Il tema è stato ripreso anche dal massimo organo della nomofilachia che, rinviando, per l’appunto, ai dicta del giudice delle leggi, ha ricordato che quest’ultimo aveva delimitato l’ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996, definito nello stesso dispositivo, ove è stata dichiarata l’illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono “la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo”, sul presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza (vedi, in motivazione, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270935 – 01, con riferimento alla declaratoria di incompetenza per materia; Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, in motivazione, in cui, facendosi puntuale applicazione del diritto vivente, testé richiamato, si è precisato che, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, palesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo).
Da quanto precede, si può dunque affermare che, in tali procedimenti, la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell’udienza preliminare, l’ufficio titolare dell’azione penale è unico per l’intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l’udienza preliminare, cosicché la trasmissione degli atti, per così dire “orizzontale”, può essere messa in discussione solo in ipotesi di declaratoria di incompetenza distrettuale.
