Competenza derivante da connessione teleologica per reati tributari: i requisiti richiesti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 10409/2025, udienza del 19 febbraio 2025, ha ricordato, conformemente al principio affermato dalle Sezioni unite penali (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223), che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato.

Il collegio di legittimità ha altresì rilevato che, anche in materia di competenza per territorio derivante da connessione tra reati tributari, si applica la regola generale dettata dall’art. 16, cod. proc. pen., (in termini, Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Rv. 280161), dal momento che il d.lgs. n. 74/2000 non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito.

E, dunque, correttamente individuati come più gravi tra i reati connessi, i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di pari gravità, il giudice competente a giudicare sul primo reato è esattamente individuato in quello di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, posto che l’emissione delle fatture ne precede il loro utilizzo.