La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 12699 depositata l’8 aprile 2025 ha esaminato la questione relativa all’operatività del limite dei due anni della pena espiata di cui all’art. 67, comma 2, l. n. 689 del 1981, n. 689, in caso di richiesta do affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 da parte di condannato alla pena sostitutiva della semilibertà.
L’esito in sintesi
La Prima Sezione penale, in tema di misure alternative alla detenzione, ha affermato che, ai fini dell’accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico, di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall’art. 67, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che ne impedisce l’applicazione estensiva ai casi non espressamente previsti.
