La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 7077/2025 ha esaminato la questione relativa al mancato funzionamento del “link” inviato all’avvocato per consentirgli la partecipazione all’aula di udienza virtuale e il conseguente collegamento telefonico che avrebbe sacrificato il diritto di difesa, avendo potuto ascoltare solo un riassunto della relazione del magistrato di sorveglianza e delle conclusioni del Procuratore generale, e non le stesse nella loro interezza.
Fatto:
I difensori non avevano potuto partecipare pienamente all’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza perché avevano chiesto la partecipazione con videoconferenza, il link inviato dalla cancelleria non era funzionante, nel corso dell’udienza era stato inviato ad opera della cancelleria un secondo link diverso dal primo ma anch’esso non funzionante, e quindi gli stessi hanno finito per partecipare soltanto mediante intervento telefonico, il che ha ostacolato l’esercizio del diritto di difesa
Decisione:
In tema di procedimento di sorveglianza, il difensore del condannato che deduca la violazione del diritto di difesa per aver potuto partecipare solo telefonicamente all’udienza a distanza, a causa del malfunzionamento del “link” inviatogli dalla cancelleria per accedere all’aula di udienza virtuale, è tenuto ad allegare elementi (ad esempio una attestazione della D.G.S.I.A., ovvero la relazione di un proprio consulente informatico) da cui dedurre che il mancato collegamento non fosse imputabile a causa a lui ascrivibile.
In motivazione la Suprema Corte ha, altresì, rilevato che nel caso di specie il ricorrente non aveva formalizzato, nel corso dell’udienza, alcuna eccezione in merito al pregiudizio del diritto di difesa derivante dal forzato utilizzo del canale alternativo di comunicazione.
