I panni sporchi si lavano in famiglia e se un magistrato proferisce frasi “aggressive e scurrili” nei confronti di avvocati, colleghi, personale di cancelleria non c’è illecito disciplinare se il tutto rimane nelle stanze o aule ovattate dei tribunali.
D’altronde come diceva Oriana Fallaci: “Le parolacce sono un privilegio di pochi e non significano volgarità”.
Abbiamo raccolto quattro sentenze della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura che sono legate da un filo comune, non c’è sanzione disciplinare perché non c’è stato clamore esterno ed è rimasto tutto in … famiglia, della serie viva l’omertà.
Allora perché non ricordare il pubblico ministero che in udienza mortifica la parte e il suo avvocato con un “comportamento gravemente scorretto”?
Ebbene, la Sezione disciplinare del Consiglio della Magistratura, pur premettendo che il comportamento del pubblico ministero era stato “gravemente scorretto nei confronti della parte e del suo difensore”, ha così deciso:
SENT. n. 62 del 2023 Presidente: PINELLI R.G. n. 67/2021 Relatore: D’OVIDIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori
Giudice – Frase mortificante ed offensiva – Illecito disciplinare – Scarsa rilevanza. In tema di illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 109 del 2006, la condotta del giudice, che abbia proferito nel corso dell’udienza una frase mortificante ed offensiva nei confronti della parte, può reputarsi priva di sostanziale offensività, stante la scarsa rilevanza disciplinare della medesima, qualora la frase non abbia comportato un’effettiva lesione del bene giuridico protetto, né per compromissione dell’immagine del magistrato, né per perdita di prestigio nell’ambiente lavorativo.
Nella fattispecie un Procuratore della Repubblica è stato assolto dall’incolpazione a lui ascritta – consistita nell’aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti della parte e del suo difensore – in ragione del carattere meramente occasionale dell’episodio e non essendosi levato alcun clamore in ordine al caso.
Riferimenti normativi: Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d), art. 3 bis
Rimanendo in tema di frasi inopportune, nel secondo caso esaminato un giudice ha proferito frasi “aggressive e scurrili” nei confronti di altri magistrati o di collaboratori.
Secondo il CSM le frasi si possono dire purché non divulgate all’esterno.
Come dice il proverbio?
I panni sporchi si lavano in famiglia.
SENT. n. 61 del 2023 Presidente: PINELLI R.G. n. 38/2021 Relatore: CHIARELLI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Frasi provocatorie e scurrili – Illecito disciplinare – Scarsa rilevanza.
In tema di illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 109 del 2006, il comportamento del giudice che abbia utilizzato in diverse occasioni un linguaggio aggressivo e volgare nei confronti dei colleghi dell’Ufficio può ritenersi di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3 bis, laddove gli episodi, non sorretti da un dolo unitario, quasi occasionali, sono rimasti del tutto sconosciuti all’esterno, sì da non compromettere nemmeno in parte il prestigio della magistratura, e possono essere ritenuti del tutto inoffensivi ed episodici, comunque privi di quel livello di gravità necessario per ritenere che la vicenda abbia leso l’immagine esterna del magistrato ed il prestigio dell’ordine giudiziario.
Riferimenti normativi: Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. d), art. 3 bis –
Ed ancora …
SENT. n. 21 del 2024 Presidente: PINELLI R.G. n. 37/2023 Estensore: LAGANA’ Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Comportamenti mortificanti e arroganti nei confronti del personale di cancelleria – Grave scorrettezza – Insussistenza.
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, non sussiste il fatto di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/06 laddove le condotte dell’incolpato non vanno sussunte nel cono d’ombra delle gravi (e/o reiterate) scorrettezze, non risolvendosi in atteggiamenti sprezzanti e inutili, gratuitamente lesivi della dignità del personale di cancelleria, ma nel contesto estremamente difficile in cui si trovava l’intero Tribunale in cui ha operato il magistrato.
Riferimenti normativi: Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
Infine …
SENT. n. 58 del 2024 Presidente: PINELLI R.G. n. 52/2022 Relatore: NATOLI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Sostituto procuratore della Repubblica – Espressioni volgari pronunciate nei confronti di colleghi magistrati – Grave scorrettezza – Insussistenza.
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, va assolto per insussistenza dell’addebito il magistrato incolpato di aver tenuto una condotta gravemente scorretta volta a screditare colleghi, a rivolgere nei loro confronti parole gravemente offensive delegittimandone l’operato, ad utilizzare espressioni sconvenienti qualora l’istruttoria svolta non consenta di avere riscontri esterni a quanto ascritto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs 109/2006.
Riferimenti normativi: Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
