Documento d’identità falso e l’ipotesi di reato impossibile di cui all’articolo 49 comma 2 c.p. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12361/2025 ha ricordato i requisiti necessari per ravvisare l’inidoneità del falso a costituire offesa del bene giuridico protetto punibile ex art. 49 cod. pen..

Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha collegato la condotta del ricorrente alla fattispecie di reato prevista dall’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata.

Deve anzitutto premettersi, in linea generale, che il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa disposizione, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554).

Con riguardo alla contestata inidoneità del falso a costituire offesa del bene giuridico protetto punibile ex art. 49 cod. pen., occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità dominante, l’ipotesi di reato impossibile di cui all’art. 49, comma 2, cod. pen. ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto; in tal caso, l’offesa manca del tutto, escludendo la tipicità normativa e la sussistenza del reato. L’inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49, comma secondo, cod. pen., deve intendersi quale inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l’evento consumativo.

In particolare, detta inidoneità deve essere valutata in rapporto alla condotta originaria dell’agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risulta priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento; l’accertamento dell’inidoneità deve essere effettuato secondo un giudizio ex ante e in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibili dall’agente, senza che abbiano alcuna rilevanza le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, ed indipendentemente dai risultati ottenuti e da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell’interesse giuridico protetto (tra le ultime Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085).

Con specifico riferimento all’ipotesi di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 cod. pen., occorre che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946).

Occorre inoltre che la difformità dell’atto dal vero risulti riconoscibile ictu ocull, ovvero in base alla mera disamina dello stesso, e da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639 – 01; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, Rahman Ataur, Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063).

Dal punto di vista della idoneità-utilità della condotta di falso, si è anche affermato che il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 7/4/2017, Bautista, Rv. 270245, nella quale la Suprema Corte, in una fattispecie relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall’imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che sussistano tutte le condizioni predette per escludere che ci si trovi dinanzi ad un falso innocuo o talmente grossolano da non raggiungere la soglia della necessaria offensività richiesta ai fini della punibilità in generale dall’art. 49 cod. pen.

La Corte territoriale ha puntualmente rilevato come i dubbi in ordine alla genuinità della carta di identità esibita dal ricorrente sono stati sollevati da «soggetti qualificati, competenti, professionalmente preposti al controllo di patenti e carte di identità» e che l’accertamento «ha richiesto l’ausilio di particolari tecniche strumentali», specificamente indicate nella sentenza.