Accessibilità alla giustizia riparativa durante le indagini preliminari: quanta discrezionalità nel rigetto? (Angela Furlan)

Il caso giudiziario

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno indaga su un presunto reato di “stalking” a seguito di denuncia presentata direttamente dalla persona offesa.

Durante la fase delle indagini preliminari, veniva esperito incidente probatorio innanzi al GIP durante il quale la persona offesa dichiarava che si sentiva sufficientemente tutelata dalla misura del divieto di avvicinamento nel frattempo applicata all’indagato, ma non anche dal braccialetto elettronico il cui funzionamento (mal funzionamento?) creava più problematiche che altro. Accettava pertanto di buon grado che quest’ultima misura venisse revocata.

Passano i mesi e la vita, nella piccola cittadina dove i due protagonisti della nostra vicenda vivono e lavorano, torna alla normalità: gli animi si placano e le strade della ex coppia finalmente si dividono ritrovando la sana distanza dell’indifferenza reciproca.

Nel frattempo, viene notificato alle parti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la persona offesa si mostra propensa alla possibilità di incontrare l’indagato per chiarirsi, capirsi ed andare oltre, chiudendo definitivamente la vicenda. Alla luce di tale disponibilità, non essendo ancora intervenuta alcuna decisione sul prosieguo del procedimento de quo, ritenendo sussistere i requisiti richiesti e in considerazione delle esigenze espresse in più occasioni dalla persona offesa, il legale di quest’ultima si predisponeva a depositare l’istanza di cui all’ art. 129-bis, c.p.p.

Si ricorda preliminarmente che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase, sin dalle indagini e fino alla fase esecutiva o anche in caso di proscioglimento, a prescindere dal fatto che sia in concreto individuabile una vittima dello stesso ovvero manchi il consenso all’invio della vittima individuata, dovendosi demandare esclusivamente al mediatore la scelta del percorso di GR idoneo rispetto al caso concreto.

Inoltre, si ricorda che è astrattamente possibile accedere ai programmi di giustizia riparativa per qualunque tipologia di reato purché siano utili alla risoluzione della questione derivante dal fatto per cui si procede (requisito positivo), non vi sia un pericolo concreto per gli interessati (requisito negativo), non vi sia un pericolo concreto per l’accertamento dei fatti (requisito negativo).

Nel caso di specie – ove si procede per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. “Atti persecutori” – il legale motivava l’istanza de qua richiamando innanzitutto la funzione dell’istituto di nuovo conio che, come noto, mira a responsabilizzare la persona indicata come autore del reato e a ricostruire i legami con la persona offesa e con la comunità tutta tramite la risoluzione mediata delle questioni derivate dal reato. Inoltre, evidenziando il rapporto di complementarità intercorrente tra i programmi di GR e il processo penale, si metteva in luce come i primi mirassero a ricucire la frattura scaturita dal fatto reato, mentre il secondo ad indagare su colpevolezza e punibilità. In quest’ottica apparendo evidente, tra l’altro, la funzione deflattiva del contenzioso propria della Giustizia Riparativa.

Quanto, invece, al requisito dell’assenza di pericolo concreto per l’accertamento dei fatti, si riteneva che l’esperimento dell’incidente probatorio fosse sufficiente a scongiurare un siffatto pericolo. In merito, invece, all’assenza di un pericolo concreto per gli interessati, si riteneva che il tempo trascorso, la condotta tenuta dalle parti in medio tempore, la disponibilità espressa dalla persona offesa nel voler superare positivamente e responsabilmente la questione insorta tra le stesse e da ultimo, ma non per questo meno importante, il ruolo “attivo” svolto dalla piccola comunità in cui si svolgono i fatti in narrativa, evidentemente interessata al ripristino della pacifica convivenza tra i suoi consociati, fossero tutti elementi necessari e sufficienti a soddisfare i tre requisiti richiesti per l’accoglimento dell’istanza in oggetto. Sul punto si ricorda, tra l’altro, che trattandosi di reato procedibile a querela non soggetta a remissione – l’eventuale esito riparativo è valutabile dall’Autorità Giudiziale.

Il decreto del PM

Il pubblico ministero procedente rigettava l’istanza (il provvedimento è allegato alla fine del post) così motivando: “Visto, rilevato il prossimo termine di scadenza delle misure cautelari in atto, che non consente di svolgere le attività previste dall’art. 129 bis cpp come propedeutiche all’ordinanza di sospensione dei termini di cui all’art. 303 cpp e ritenendosi preminente le esigenze della p. o. rigetta – in questa fase – l’istanza”.

Fatta salva la reiterazione dell’istanza in altra fase del procedimento con riserva di impugnazione del provvedimento del PM in forza della più recente giurisprudenza in materia di reati procedibili a querela di parte (v. Cass. N. 33152/2024), non sembra condivisibile il ragionamento del PM procedente che, nulla dice in merito alla sussistenza/insussistenza dei requisiti richiesti né pone l’attenzione sull’aspetto dell’improcedibilità conseguente alla tardiva attivazione dei Centri di Giustizia Riparativa.

Il PM procedente entra proprio nel merito della questione effettuando una scelta discrezionale. Ed invero individua una presunta inconciliabilità tra lo svolgimento di un percorso di giustizia riparativa (la scelta del cui percorso – vale la pena ricordare ancora una volta – spetta esclusivamente al mediatore) e la soggezione dell’indagato alla misura cautelare in atto.

Inoltre, non si comprende in che termini e con quali modalità le attività di giustizia riparativa possano essere propedeutiche all’ordinanza di sospensione dei termini di cui all’art. 303 cpp. Infine, come ulteriore motivo di rigetto dell’istanza, il PM sembra appellarsi a generiche ed astratte esigenze della persona offesa tali da considerarsi preminenti rispetto ad una valutazione in concreto del caso di specie.