Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 12669/2025, udienza del 20 marzo 2025, il vizio di violazione di legge presuppone dati oggettivi e incontestati come tali risultanti dalla sentenza ovvero da atti comunque da allegare integralmente, rispetto ai quali dedurre un diverso inquadramento giuridico e, nel caso in cui si ritenga emergano anche dati travisati, incidenti sulla stessa correttezza delle qualificazioni giuridiche elaborate, è necessario, altresì, dedurre specificamente il predetto vizio, per il quale, come noto, sono da rispettarsi rigorosi criteri.
Tenendo anche presente che nulla ha a che fare con il travisamento la diversa valutazione del dato istruttorio, posto che il vizio di travisamento corrisponde, piuttosto, all’errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.
Va anche osservato, quanto al vizio di motivazione che non basta lamentare la mancata considerazione di elementi istruttori o motivi di impugnazione, ma è necessario anche illustrarne la decisività nel quadro di un confronto preciso e puntuale con le diverse argomentazioni di cui alla sentenza, verificando e dimostrando come la rilevanza di quanto omesso o di quanto fondante vizi di contraddittorietà possa e debba alterare irreversibilmente l’equilibrio motivazionale.
Costituiscono il portato di tali principi numerose massime giurisprudenziali di seguito indicate. Il vizio di violazione di legge, se fondato sul richiamo ad atti dichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli atti di riferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi di motivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071); l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
Il vizio di manifesta illogicità come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
Il vizio di travisamento della prova deducibile in cessazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257499 – 01). Ciò significa che l’esame del vizio in parola in sede di legittimità deve avere riguardo a specifici atti del giudizio e non al fatto nella sua interezza (cfr. Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 Rv. 273911 – 01).
Altro principio che va sottolineato, è quello per cui il ricorso deve essere espressione di un ragionato e argomentato confronto con il dictum della sentenza, esaminato con dovizia di attenzione sia con riferimento a specifici passaggi motivazionali che si criticano, sia nel quadro del complessivo significato emergente dagli stessi, e in una prospettiva tesa a dimostrarne errori in diritto o in motivazione che siano non solo sussistenti ma anche decisivi ovvero tali da ribaltare la correttezza e l’equilibrio logico della sentenza.
Consegue che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).
