Truffa aggravata per commissione del fatto in danno di un ente pubblico: è tale l’ente che, pur strutturato privatisticamente, svolga funzioni strumentali al perseguimento di un interesse generale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 12499/2025, udienza del 25 marzo 2025, ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico (Sez. 2, n. 20683 del 13/05/2022, Rv. 283406 – 01; Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Rv. 270665 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270518- 01), come appunto si verifica nel caso di specie.

In effetti, la ratio della circostanza aggravante in esame, quale traspare anche dai lavori preparatori del vigente codice penale, va individuata nella causazione di un danno che lede esattamente il patrimonio dell’ente pubblico e, con esso, l’interesse patrimoniale dello Stato amministrazione, per cui detta aggravante è finalizzata ad apprestare una particolare protezione al patrimonio pubblico.

Orbene, tenuto conto della partecipazione interamente pubblica della XXX s.p.a., il fatto perturbativo di un siffatto ordine patrimoniale ridonda direttamente nei confronti del patrimonio pubblico rafforzando l’esigenza protettiva che il maggior disvalore del fatto connesso alla gravante intende salvaguardare. In tal senso, si è affermato che «l’aggravante in parola … facendo espresso riferimento al danno cagionato nella sfera giuridica del soggetto passivo pare discostarsi dai casi, del tutto differenti, in cui la disposizione penale fa leva sulla qualità soggettiva del soggetto agente sia quale elemento costitutivo del reato che determina il mutamento del relativo titolo (ad es. peculato/appropriazione indebita) ovvero ne aggrava il disvalore in ragione della qualifica “pubblicistica” rivestita dal soggetto passivo (art. 61 n. 10 cod. pen.).

Il danno, infatti, nell’economia della truffa, occupa un ruolo centrale, quale ulteriore evento del reato, dopo l’induzione in errore e l’atto di disposizione patrimoniale, assumendo, al contempo rilievo circostanziale allorché il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico» (Sez. 2, n. 20683/2022, cit.).

In conclusione, la truffa per cui si procede – essendo aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. – è perseguibile di ufficio.