Giudice confuso : quando “la toppa è peggio del buco” (Riccardo Radi)

Un tranquillo tribunale di provincia alle prese con un’udienza di routine fissata per l’applicazione della pena nel giudizio immediato.

Le lancette dell’orologio scandiscono le 11,50 e la distrazione è dietro l’angolo per tutti i presenti: giudice, cancelliere e avvocati che diventeranno involontari protagonisti del detto. “Quando la toppa è peggio del buco“.

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Nel caso esaminato, occorre premettere che l’istituto dell’applicazione della pena nel giudizio immediato è disciplinato dall’art. 458-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel senso che “il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa”.

Dopo questa annotazione normativa andiamo ai fatti.

Viene fissata l’udienza e risulta che, effettivamente, l’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione notificato alle persone offesa recava la fissazione della stessa per le ore 13:00.

Sennonché, alle ore 11:55, il Giudice, in assenza delle persone offese, chiudeva il verbale pronunciando contestualmente sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il tribunale di Fermo è piccolo e poco dopo per riparare all’errore, risulta dagli atti che, in presenza anche del difensore dell’imputato, il verbale era riaperto alle ore 13:30, e le persone offese si costituivano parte civile.

Quindi tutto bene quello che finisce bene?

Non proprio perché la riapertura del verbale, pur avvenuta in contraddittorio, era illegittima poiché con la pronuncia della sentenza il Tribunale si era ormai spogliato della propria potestas iudicandi sulla controversia, il che si riverbera su un vizio della decisione.

Inoltre, vi è anche che la scelta di non liquidare le spese alle parti civili si pone in contrasto con il principio, affermato di recente nella giurisprudenza di legittimità in relazione al novellato art. 458-bis cod. proc. pen., in forza del quale è ammessa la costituzione di parte civile all’udienza fissata, a norma della richiamata disposizione, a fronte della richiesta di applicazione della pena presentata dall’imputato a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato, con l’ulteriore conseguenza che è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024, M., Rv. 286981).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.

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